Promozione fonti rinnovabili, nuova direttiva Ue

Pubblicata sulla GUUE la nuova direttiva (UE) 2023/2413 sulla promozione delle energie rinnovabili per portare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5%.

La direttiva 2023/2413  (Red III) – da recepire entro il 21 maggio 2025 – modifica la precedente direttiva 2018/2001 (Red II) innalzando fino al 42,5 % l’obiettivo complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile per poter dare un deciso impulso alla loro diffusione, accelerando in tal modo la fine graduale della dipendenza energetica dell’Unione dai combustibili fossili.

Al di là di tale livello obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo dell’Unione del 45 % di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU.

Tra le novità della nuova direttiva, si segnalano:

Autorizzazioni

Le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energie rinnovabili saranno accelerate, con l’intenzione di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel contesto del piano REPowerEU dell’UE.

In particolare, l’art. 16 prevede che la procedura di rilascio delle autorizzazioni copra tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile.

Inoltre, gli Stati membri designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui i progetti in materia di energie rinnovabili saranno oggetto di procedure di autorizzazione semplificate e rapide.

A tal riguardo, gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, mentre per quelle al di fuori delle zone di accelerazione la procedura del rilascio non deve durare più di due anni.

Edifici, riscaldamento e raffrescamento

Le nuove norme stabiliscono un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia da fonti rinnovabili per gli edifici nel 2030.

Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030.

Bioenergia

La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità relativi all’uso della biomassa per l’energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia.

Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio dell’uso a cascata, che mira a conseguire l’efficienza delle risorse nell’uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all’uso materiale di biomassa rispetto al suo uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all’interno del sistema.

In linea con tale principio quindi la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: prodotti a base di legno, prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno, riutilizzo, riciclaggio, bioenergia e smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili.

Industria

La direttiva stabilisce che l’industria dovrà aumentare annualmente dell’1,6% l’uso delle energie rinnovabili. Gli Stati membri hanno convenuto che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Gli Stati membri avranno la possibilità di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’uso industriale a due condizioni:

  • il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo vincolante generale dell’UE raggiunge la quota prevista;
  • la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035

Trasporti

Gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra:

  • un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% nell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti grazie all’uso di energie rinnovabili entro il 2030
  • una quota vincolante pari ad almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030

Le nuove norme fissano un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell’ambito di tale obiettivo, vi è un requisito minimo dell’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.


Testo

Direttiva Unione Europea 18 ottobre 2023, n. 2413

DIRETTIVA (UE) 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

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