Preparazione per riutilizzo in procedura semplificata

Approvato con decreto 10 luglio 2023, n. 119 il regolamento che determina le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, ex art. 214-ter del dlgs n. 152/2006.

Oggetto

Il decreto 119/2023, in vigore dal 16 settembre 2023, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del dlgs 152/2006 disciplina:

  • a) le modalita’ operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attivita’ di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attivita’ di cui al punto a);
  • c) le quantita’ massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche’ le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Ambito di applicazione

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i Raee i criteri minimi sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

  • a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • c) pile, batterie e accumulatori;
  • d) pneumatici soggetti alla disciplina del dm 19 novembre 2019, n. 182;
  • e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; g) i veicoli fuori uso.

Sono inoltre esclusi i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonche’ i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Il regolamento è corredato da due allegati:

  • caratteristiche e le dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo (allegato 1);
  • modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo (allegato 2).

Comunicazione inizio attività

L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti è avviato decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente (provincia o città metropolitana) verifica e controlla i requisiti previsti dal regolamento.

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2.

L’articolo 10 del regolamento recante “Disposizioni transitorie e finali” dispone: “I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori”.


Testo

Decreto Ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 

Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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