PNRR Dl 19/2024, misure su Via e sicurezza sul lavoro

Nella GU del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che prevede misure anche in materia di proroga Via e sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Aggiornamento: il dl è stato convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU del 30 aprile 2024), a cui si rimanda per il commento.

Via

L’articolo 12, comma 14 modifica l’articolo 25 comma 5 del dlgs 152/20006 (codice dell’ambiente), nella parte in cui disciplina la concessione, su istanza del proponente, della proroga di validità dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riguardo ai termini di tempistiche sia rispetto alla richiesta della suddetta proroga, sia rispetto alle risposte dell’autorità competente, aggiungendo al secondo periodo le seguenti parole:.

“Se l’istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”

In particolare, se la proroga viene presentata almeno 120 giorni prima della scadenza il provvedimento di Via rimane valido anche nell’arco temporale della richiesta e della pronuncia dell’autorità.

Sicurezza sul lavoro

Tra le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l’articolo 29, comma 19 sostituisce l’articolo 27 del dlgs 81/2008 ed introduce dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, che scalano in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o responsabilità per morte o infortuni dei lavoratori.

La norma prevede la preclusione di operare nei cantieri nel caso di crediti inferiore a 15, i quali possono essere recuperati ad es. con la frequenza di corsi di formazione, con l’adozione di modelli di organizzazione e gestione, ex art. 30 del dlgs 81/2008.

Inoltre, nel caso di operatività senza patente o con punteggio inferiore a 15 è prevista la sanzione della multa da 6.000 a 12.000 euro e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.


Testo

Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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