PNRR Dl 19/2024 convertito, misure su Via e Sicurezza sul lavoro

Nella GU del 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del dl n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che prevede misure anche in materia di proroga Via e sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Via

La legge conferma l’articolo 12, comma 14 che novella l’articolo 25, comma 5, del dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente) disciplinando nel dettaglio il procedimento, su istanza del proponente, di concessione della proroga dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), con particolare riguardo ai termini di tempistiche sia rispetto alla richiesta della suddetta proroga, sia rispetto alle risposte dell’autorità competente, aggiungendo al secondo periodo le seguenti parole:

“Se l’istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”

In particolare, se la proroga viene presentata almeno 120 giorni prima della scadenza il provvedimento di Via rimane valido anche nell’arco temporale della richiesta e della pronuncia dell’autorità.

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala:

  • l’articolo 12, comma 14-ter, che consente all’autorità competente di avvalersi di ISPRA per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale.

Sicurezza sul lavoro

Tra le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, confermate le disposizioni dell’articolo 29, comma 19, che sostituisce l’articolo 27 del dlgs 81/2008 ed introduce dal 1° ottobre 2024 la “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Sono previste anche alcune ipotesi di esclusioni: soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici.

La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, che scalano in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro o responsabilità per morte o infortuni dei lavoratori.

La norma prevede la preclusione di operare nei cantieri nel caso di crediti inferiore a 15, i quali possono essere recuperati ad es. con la frequenza di corsi di formazione, con l’adozione di modelli di organizzazione e gestione, ex art. 30 del dlgs 81/2008.

Inoltre, nel caso di operatività senza patente o con punteggio inferiore a 15 è prevista la sanzione della multa da 6.000 a 12.000 euro e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Aggiornamento

Vedi New del 23/9/2024 Patente a crediti in edilizia, in Gazzetta il regolamento: Pubblicato nella GU del 20/9/2024 il Dm 18 settembre 2024, n. 132 che regolamenta le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.


Testo

Legge 29 aprile 2024, n. 56 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Testo coordinato del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

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