La regione Piemonte ha esteso ad 1 MW la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata per gli impianti fotovoltaici.
In particolare, la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2023 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022” all’art. 59 dispone, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, l’estensione a 1 MW elettrico della soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1 del dlgs 28/2011.
Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi, ovvero rimanda all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5 del dlgs 28/2011 .
L’estensione è resa possibile in attuazione dell’articolo 6, comma 6 del citato dlgs che dà la possibilità alle Regioni e Province autonome di estendere ad 1 MW l’attivita’ di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 – Estratto
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022.
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Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2022.
Sezione V – Energia
Art. 59.
(Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l’attività di costruzione ed
esercizio degli impianti fotovoltaici, la soglia di applicazione della procedura abilitativa
semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico.
2. Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l’amministrazione
comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione
della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 28/2011.