La regione Piemonte, con delibera della Giunta n. 6175/2022, ha approvato indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ex art. 208, comma 15, del DLgs 152/2006.
La delibera, in particolare, approva:
- le indicazioni procedurali e prescrittive per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006, ai soggetti richiedenti che abbiano nella Regione la sede legale o quella di rappresentanza (in caso di società straniera proprietaria dell’impianto);
- le indicazioni e la modulistica per le campagne di attività relative agli impianti mobili, ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del Dlgs 152/2006;
- le modifiche alla disciplina in materia di garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento si applica per le istanze o comunicazioni successive al 01/04/2023, termine entro il quale Città Metropolitana di Torino/Province sono chiamate ad adeguare le propria modulistica.
Impianto mobile
Per “impianto mobile” si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari un insieme di strutture tecnologiche, che possono essere trasportate ed installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo.
L’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del dlgs 152/2006 ed ha durata pari a 10 anni, mentre la “durata della campagna mobile” deve essere limitata nel tempo ed essere generalmente inferiore a 120 gg., salvo eventuale deroga in caso di necessità.
Delibera Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 18-6175
Decreto legislativo 152/2006. Legge regionale 1/2018. Impianti mobili di trattamento rifiuti e procedure per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998 ed integrazione della D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 44-2493 del 19 marzo 2001.