Il Ministero del lavoro, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di nomina del Medico competente e ruolo nella valutazione dei rischi.
Il Ministero, con interpello 2/2023, chiarisce che il datore di lavoro deve nominare i medico competente quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria e, in tal caso, il medico collabora alla valutazione dei rischi.
Quesito
L’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola chiede se (in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) si “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Risposta Ministero
La Commissione nell’interpello riiene che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del Testo Unico Sicurezza. Di conseguenza, la Commissione precisa che, “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008″.
Ministero del lavoro – Interpello n. 2/2023
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) – Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”.