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26-01-2021
Reach, restrizioni piombo nelle munizioni in zone umide
Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante
"modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate
all’interno o in prossimità di zone umide".
Il regolamento Ue 57/2021 modifica l'allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) che elenca le
restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di
talune sostanze, miscele e articoli pericolosi e, in particolare, modifica la voce 63
contenente le restrizioni per quanto riguarda il piombo e i composti del
piombo introducendo una armonizzazione delle
restrizione all’attività di sparo di munizioni al piombo all’interno o in
prossimità di zone umide.
Difatti, diversi Stati membri prevedono disposizioni che vietano o
limitano l’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide, ma con
livelli di riduzione del rischio diversi: la normativa di
armonizzazione - basata su un livello di protezione elevato -
non obbliga comunque gli Stati membri che hanno disposizioni
nazionali più rigorose sulle munizioni al piombo ad abbandonare tali
disposizioni, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del livello di
tutela dell’ambiente e della salute in tali Stati membri.
In particolare, le restrizioni riguardano:
Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide
o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:
- sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo
(espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge
attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere
attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale
attività.
Non si applicano le suddette restrizioni negli Stati,
previa comunicazione alla Commissione, con almeno il 20 % del suo territorio complessivo (ad
esclusione delle sue acque territoriali) costituito da zone
umide.
Tali Stati, al posto delle restrizioni su citate, possono
dal 15 febbraio 2024
vietare le seguenti attività:
- immettere sul mercato munizioni contenenti una
concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore
all’1 % in peso;
- sparare munizioni di tale tipo;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge
attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si
rientra dopo aver svolto tale attività.
Come riportato nei considerando, "si stima che ogni
anno, nell’Unione, l’avvelenamento da piombo provochi un milione di
decessi di uccelli acquatici. L’utilizzo di piombo nelle munizioni
comporta rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli
contaminati da munizioni al piombo, oltre ai rischi per l’uomo derivanti
dal consumo di uccelli acquatici abbattuti con munizioni al piombo,
anche se quest’ultimo rischio è stato valutato dall’Agenzia solo in
termini qualitativi. Nell’uomo, l’esposizione al piombo è associata ad
effetti sullo sviluppo neurologico, compromissione della funzione renale
e della fertilità, ipertensione, esiti avversi della gravidanza e
decesso".