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24-05-2021

Legge di conversione Decreto Sostegni, novità su TARI e rifiuti urbani

Legge 21 maggio 2021, n. 69  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che contiene disposizioni anche in materia di Tari e rifiuti urbani.

La legge di conversione 69/2021, in vigore dal 22 maggio 2021, converte il decreto legge 41/2021 (c.d. decreto sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021, che oltre a contenere misure di sostegno economico a imprese e lavoratori, prevede anche disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani dovranno effettuare la scelta di avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti o fare ricorso al mercato.

La norma, in particolare, rispetto al testo originario, che prevedeva che tale scelta dovesse essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno, ora con le modifiche apportate in sede di conversione prevede:

  •  che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno;
  •  che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  •  che, solo per l’anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.

A tal riguardo, infatti l’art. 3 comma 12 del D.lgs. 116/2020 ha stabilito che: “12. Il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.»

L’art. 30 del decreto (convertito) in commento (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga), al comma 5 stabilisce che i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021, mentre le utenze non domestiche dovranno effettuare la scelta, come previsto dall’art. 3 comma 13 del D.lgs. 116/2020 sopra riportato, entro il 31 maggio solo per il 2021 e a regime entro il 30 giugno di ciascun anno.

Si riporta il testo integrale del comma 5 dell’art. 30 del decreto legge 41/2021, come convertito:

“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (( La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. ))


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