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24-05-2021
Legge di conversione Decreto Sostegni, novità su TARI e rifiuti urbani
Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
che contiene disposizioni anche in materia di Tari e rifiuti urbani.
La legge di conversione 69/2021, in vigore
dal 22 maggio 2021, converte il decreto legge 41/2021 (c.d. decreto sostegni),
in vigore dal 23 marzo 2021, che oltre a contenere misure di sostegno
economico a imprese e lavoratori, prevede anche disposizioni inerenti
alla
TARI e al termine entro cui le utenze
non domestiche che producono rifiuti urbani dovranno
effettuare la scelta di avvalersi del servizio pubblico
di raccolta rifiuti o fare ricorso
al mercato.
La norma, in particolare, rispetto al testo originario,
che prevedeva che tale scelta dovesse essere comunicata entro il 31 maggio
di ciascun anno, ora con le modifiche apportate in sede di conversione
prevede:
- che la comunicazione deve avvenire entro il 30
giugno di ciascun anno;
- che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
- che, solo per l’anno 2021, la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1°
gennaio 2022.
A tal riguardo, infatti l’art. 3 comma 12 del D.lgs. 116/2020 ha stabilito che: “12.
Il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche
che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1,
lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del
servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di
riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.»
L’art. 30 del decreto (convertito) in commento (Ulteriori
misure urgenti e disposizioni di proroga), al comma 5 stabilisce
che i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 giugno 2021, mentre le utenze non domestiche
dovranno effettuare la scelta, come previsto dall’art. 3
comma 13 del D.lgs. 116/2020 sopra riportato,
entro il 31 maggio solo per il 2021 e a regime entro il 30 giugno di ciascun anno.
Si riporta il testo integrale del comma 5 dell’art. 30 del decreto legge
41/2021, come convertito:
“5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e
i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. (( La
scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. ))
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