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20-07-2021
Garante privacy, linee guida cookie e faq certificazione
Il Garante della privacy ha pubblicato le "Linee
guida cookie e altri strumenti di tracciamento" e le prime Faq su
"Accreditamento e certificazione ai sensi del GDPR - parte generale".
Garante privacy - Delibera 10 giugno 2021 Linee guida cookie e altri
strumenti di tracciamento. (Provvedimento n. 231).
Le linee guida hanno una funzione ricognitiva in relazione al diritto
applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all'interno del
terminale di un utente, con specifico riferimento all'utilizzo di
cookie e di altri strumenti di tracciamento, nonché l'obiettivo di
specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura
dell'informativa e per l'acquisizione del consenso on-line degli
interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del
regolamento (UE) 2016/679.
I titolari dei siti hanno 6 mesi di tempo (9
gennaio 2022) per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee
guida.
In sintesi, dal sito del Garante i principali contenuti
nelle nuove Linee guida sui cookie.
Informativa
Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare
anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi
di conservazione delle informazioni. E potrà essere resa anche su più canali
e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).
Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici,
anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i
cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano
utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da
richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web,
attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di
proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio
chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a
destra.
Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il
semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una
idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno
eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale
l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile
presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva
idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un
consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione
del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi
illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il
titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o
servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di
altri tracciatori.
L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni
nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza
l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una
misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere
debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino
significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se
un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6
mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in
qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente
accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera
oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione.
In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a
rendere manifesti nell’informativa almeno i criteri di codifica dei
tracciatori adottati da ciascuno.
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Garante privacy – FAQ 14 luglio 2021 Accreditamento e certificazione
ai sensi del GDPR - parte generale
L’Autorità ha pubblicato le prime FAQ dedicate ad aspetti
generali (a cui ne seguiranno altre più specifiche) elaborate
nell’ambito di una convenzione finalizzata allo scambio di informazioni
riguardanti le attività di certificazione e accreditamento previste dal
Regolamento Ue sul trattamento dei dati.
Il documento fornisce chiarimenti utili a tutti i titolari o
responsabili del trattamento dei dati, sia del settore
imprenditoriale che di quello della pubblica amministrazione, che desiderano
ricorrere a una certificazione per dimostrare il loro impegno nel rispettare
gli obblighi di protezione dei dati e la conformità dei trattamenti ai
requisiti previsti dal GDPR.
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