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15-06-2021

Emas - Pubblicata la nuova revisione della Procedura di registrazione

ll Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS ha emanato lo scorso 25 maggio la rev. 13 della "Procedura per la registrazione EMAS delle Organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano e in paesi extra UE ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009”.

In generale sono stati aggiornati alcuni link e riferimenti e le poche modifiche apportate non hanno stravolto la sostanza del documento.

Si riportano di seguito le principali, segnalate da ISPRA.

La prima di esse riguarda le modalità di comunicazione del Comitato verso le organizzazioni richiedenti. Viene infatti specificatamente indicato che tutte le comunicazioni del Comitato inerenti EMAS, così come la trasmissione del certificato di registrazione, avvengono esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

In merito alla “Determinazione delle quote” (paragrafo 11.1), è stata chiarita la modalità di applicazione dell’esenzione della quota annuale per gli Enti pubblici. Il Comitato EMAS ha infatti ritenuto opportuno individuare specifiche categorie di soggetti operanti nell’area pubblica ma non considerati Pubblica Amministrazione in senso stretto, per i quali non è applicabile la suddetta esenzione. In particolare, si tratta di Enti pubblici economici, tutte le società di capitali partecipate da Enti Pubblici e gli Enti con personalità di diritto privato. Tale esigenza è emersa a seguito di numerosi riscontri di mancati versamenti della quota annuale in fase di registrazione o di rinnovo da parte di organizzazioni che, secondo un’interpretazione estensiva dello status di PA, hanno omesso il suddetto pagamento. In tali casi, ciò ha comportato la necessità di entrare in un contraddittorio “caso per caso” con la singola organizzazione e in un inevitabile rallentamento della procedura di registrazione/rinnovo. Le organizzazioni potenzialmente ricadenti nelle summenzionate categorie dovranno verificare puntualmente la propria natura giuridica ed individuare con certezza il loro diritto o meno a godere della suddetta esenzione.

Infine, in relazione all’invio all’Organismo Competente dell’aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale (paragrafo 4.1 della Procedura), l’organizzazione registrata non dovrà più attendere trenta giorni lavorativi prima di poter pubblicare il documento. Infatti la nuova versione della Procedura prevede che, ad istruttoria conclusa, non verrà inviata alcuna comunicazione. Lo stato della richiesta “Chiusa” sul Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS, indicherà che l’analisi da parte di ISPRA è terminata positiva-mente e l’organizzazione può procedere alla pubblicazione.

La Procedura appena revisionata è scaricabile nel sito ISPRA.

Da segnalare anche che nella seduta del Comitato dello scorso 17 dicembre 2020, il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS, a seguito degli eventi legati all'emergenza COVID-19, in risposta alle numerose richieste provenienti dal mondo produttivo e dai Verificatori Ambientali, ha deliberato la deroga agli articoli 3.1, 4.1 e 4.2 della precedente Procedura per la registrazione EMAS delle organizzazioni (Rev.12).

Infatti, in base a quanto definito nei suddetti articoli all’atto della convalida i dati riportati nella Dichiarazione Ambientale non possono essere più vecchi di 6 mesi.

Purtroppo - come rilevato da ISPRA - molte organizzazioni travolte dall’emergenza COVID-19 talvolta persino impossibilitate ad accedere presso i siti produttivi, si sono trovate in difficoltà nel reperimento dei dati da inserire all’atto della convalida della Dichiarazione Ambientale. In diverse circostanze segnalate ad ISPRA, anche il fermo impianto dovuto all’arresto delle attività produttive a causa dalla drastica riduzione della domanda, ha comportato tecnicamente il mancato reperimento degli stessi.

Altra casistica segnalata è da correlare in alcuni casi alla riduzione del personale dedicato al Sistema di Gestione Ambientale che è stato messo in cassa integrazione. Pertanto alla luce di quanto atteso, il Comitato ha emanato la deroga ai suddetti articoli al fine di consentire che la Dichiarazione Ambientale convalidata da non più di 60 giorni possa contenere dati ambientali anche più vecchi di sei mesi al momento della convalida fino ad un massimo di 10 mesi.

Al momento la deroga si rende valida fino al 31/12/2021, ma il Comitato non esclude la possibilità di ampliare l’arco temporale di validità in funzione della valutazione dei possibili scenari futuri.

Importante è la raccomandazione contenuta nella Circolare affinché venga inserita all’interno della Dichiarazione Ambientale l’informazione al pubblico di averne usufruito.

Si segnala che è possibile scaricare la lettera Circolare dal portale di ISPRA.


Sito internet: ISPRA - Certificazioni ambientali

  • Vai alla Sezione Consulenza Area AMBIENTE…>> [Sistemi di Gestione ISO 14001 – EMAS; Sistemi di sostenibilità (ISCC-EU, D.M. 14/11/2019) dei biocarburanti (oli vegetali esausti), Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, Certificazione di prodotto Remade in Italy®, Marchi di qualità ecologica Ecolabel – EPD,…]

 


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