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News / Nazionali / Prevenzione incendi

05-10-2021

Antincendio, nuove disposizioni nei luoghi di lavoro

Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il citato articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/2008 prevede appunto l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonche' la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In particolare, il provvedimento in commento, composto da otto articoli e cinque allegati, disciplina:

  • i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • le informazione e formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  • i requisiti dei docenti.

Gi allegati riportano:

  • allegato I - gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • allegato II - gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • allegato III - corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • allegato IV - idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • allegato V - corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Il decreto entra in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e da tale data sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Aggiornamento:

Con Circolare n. 18291 del 6 dicembre 2023, si comunica che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “…..nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.

Di conseguenza, per le operazioni espunte suddette, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, non devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.


♦ Vai alla Sezione Consulenza Area SICUREZZA...>> nei luoghi di lavoro (Sistemi di Gestione ISO 45001 - Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001,…)

♦ Vai alla Sezione Consulenza Area NORMATIVA...>> [Conduzione Audit di conformità normativa (ambiente, sicurezza e privacy), Supporto per adempimenti ambiente, sicurezza e privacy presso aziende ed enti,...]

 


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