News / Nazionali / Prevenzione incendi
05-10-2021
Antincendio, nuove disposizioni nei luoghi di lavoro
Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi
di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico
servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46,
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81".
Il decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed
in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art.
46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Il citato articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e
lettera b) del d.lgs. 81/2008 prevede appunto l'adozione di uno o piu'
decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti, tra
l'altro, l'individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze,
nonche' la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
In particolare, il provvedimento in commento, composto
da otto articoli e cinque
allegati, disciplina:
- i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e
in emergenza;
- le informazione e formazione dei lavoratori;
- la designazione degli addetti al servizio antincendio;
- la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- i requisiti dei docenti.
Gi allegati riportano:
- allegato I - gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - corsi di formazione e aggiornamento antincendio
per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - idoneità tecnica degli addetti al servizio
antincendio;
- allegato V - corsi di formazione e di aggiornamento dei
docenti dei corsi antincendio.
Il decreto entra in vigore il 4 ottobre 2022 (un
anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e da tale data
sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli
articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Aggiornamento:
Con
Circolare n. 18291 del 6 dicembre 2023, si comunica che il richiamo
normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del
decreto 2 settembre 2021: “…..nonché operazioni di trattamento
rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione
in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.
Di conseguenza, per le operazioni espunte suddette, i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
non devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.
♦ Vai alla Sezione Consulenza Area SICUREZZA...>>
nei luoghi di lavoro (Sistemi di Gestione ISO 45001 - Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001,…)
♦ Vai alla Sezione Consulenza Area
NORMATIVA...>> [Conduzione Audit di conformità normativa
(ambiente, sicurezza e privacy), Supporto per adempimenti ambiente, sicurezza e privacy
presso aziende ed enti,...]