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23-03-2021

Albo Gestori Ambientali, regime transitorio responsabile tecnico rifiuti

Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021. "Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitorio".

L'Albo, con la delibera 1/2021, dispone che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio (di cui all’art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017),  in considerazione della sospensione delle verifiche di d'idoneità per RT a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, debba essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche stesse.

Pertanto, i responsabili tecnici, iscritti alla data del 16 ottobre 2017, possono continuare la propria attività in regime transitorio anche dopo il termine del 16 ottobre 2022. Il nuovo termine del periodo transitorio sarà stabilito con una successiva deliberazione dell'Albo.

Inoltre, per non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, è consentito, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai responsabili tecnici di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

*****

Si riporta il testo integrale dell'articolo 1 della delibera dell'Albo 1/2021:

1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.

2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.


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