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23-03-2021
Albo Gestori Ambientali, regime transitorio responsabile tecnico rifiuti
Deliberazione n. 1 del 10 Marzo 2021.
"Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla
data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico
di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime
transitorio".
L'Albo, con la delibera 1/2021, dispone che nel
calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio (di cui
all’art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3,
comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), in
considerazione della sospensione delle verifiche di d'idoneità per RT a
causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, debba essere
detratto il periodo di sospensione delle verifiche stesse.
Pertanto, i responsabili tecnici, iscritti alla data del
16 ottobre 2017, possono continuare la propria attività in regime
transitorio anche dopo il termine del 16 ottobre 2022. Il
nuovo termine del periodo transitorio sarà stabilito con
una successiva deliberazione dell'Albo.
Inoltre, per non penalizzare l’attività delle imprese nel particolare
contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, è consentito,
in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai
responsabili tecnici di assumere l’incarico per le classi superiori della
stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare
il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla
deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale
intendono assumere l’incarico.
*****
Si riporta il testo integrale dell'articolo 1 della delibera
dell'Albo 1/2021:
1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili
tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio
2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un
periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche
stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per
le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando
l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista
dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe
superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi
dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.
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