contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Sostanze pericolose

21-04-2021

AEE, nuova deroga divieto uso del piombo

Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che "modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale)".

La direttiva, in vigore dal 10 maggio 2021, deroga al divieto di utilizzo di determinati composti del piombo negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile e modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sull’esenzione relativa all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, il provvedimento – per un periodo di 5 anni, ossia fino al 20 aprile 2026 – concede l’uso dell’azoturo di piombo, dello stifnato di piombo, dipicramato di piombo, del minio arancione (tetrossido di piombo), del biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale), e del cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale).

La deroga all’utilizzo di tali sostanze si è resa necessaria considerando la mancanza di alternative che l’attuale tecnologia offre nella composizione delle parti essenziali delle apparecchiature in questione.

 Gli Stati membri entro il 31 ottobre 2021 devono adottare e pubblicare «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva», che devono essere applicate dal 1° novembre 2021.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it