contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News /Nazionali / Sostanze pericolose

16-02-2021

ADR, RID e ADN 2021, in gazzetta il decreto di recepimento

Decreto 13 gennaio 2021 "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose".

Il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2020/1833, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), al fine di tenere conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei.

In particolare, il decreto 13 gennaio 2021 apporta modifiche al D.lgs. 35/2010 sostituendo l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno

Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2021 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it