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16-02-2021
ADR, RID e ADN 2021, in gazzetta il decreto di recepimento
Decreto 13 gennaio 2021 "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della
Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose".
Il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2020/1833,
relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per
ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), al fine di tenere
conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi
europei.
In particolare, il decreto 13 gennaio 2021 apporta modifiche al
D.lgs.
35/2010 sostituendo l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono
sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i
termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato
membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e
l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’
sostituito con “Stato membro”, ove opportuno
Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2021 vengono
applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021, ma con un
periodo transitorio che
termina il 30 giugno 2021.