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25-02-2020
Rifiuti delle industrie estrattive, le linee guida Ue per le ispezioni
dei depositi
Sulla GUUE è stata pubblicata la
Decisione di esecuzione (UE) 2020/248 della Commissione del 21
febbraio 2020 "che stabilisce linee guida tecniche in materia di
ispezioni a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio".
Come disposto negli obiettivi, le ispezioni
sono volte a garantire che tutte le strutture di deposito dei rifiuti
dispongano dell'autorizzazione richiesta e siano conformi alle relative
condizioni e riguardano le diverse fasi del ciclo di vita delle
strutture di deposito dei rifiuti.
Le Linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle
ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase
del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e
individuano elementi specifici per l'ispezione delle
strutture di categoria A (sezione E).
Le ispezioni – comprese le visite in loco – possono essere
ordinarie, vale a dire parte di una serie di attività
periodiche, o straordinarie, vale a dire condotte in
esito a denunce gravi o nel quadro di indagini su incidenti rilevanti o
di altro tipo e altre infrazioni.
Le attività di ispezione possono includere:
- valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di
sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei
rifiuti;
- visite in loco finalizzate a verificare i locali, le
condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i
documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i
sistemi interni e i processi operativi;
- colloqui con il personale della struttura di deposito dei
rifiuti;
- rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli
obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività
sull'ambiente;
- prelievo di campioni;
- uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme
di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono
di sensori in situ;
- verifica del monitoraggio interno degli
operatori;
- verifica di documenti e dati elettronici, comprese le
relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in
loco;
- verifica dei processi operativi, delle misure e dei
sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite
in loco;
- verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti
equivalenti;
- registrazione di informazioni fattuali circa la non
conformità;
- determinazione dei motivi della non conformità rilevata e
dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute
umana;
- descrizione della non conformità rilevata, in particolare
le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di
individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per
garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche
cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre
autorità competenti.