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News / Nazionali / Rifiuti

25-02-2020

Rifiuti delle industrie estrattive, le linee guida Ue per le ispezioni dei depositi

Sulla GUUE è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/248 della Commissione del 21 febbraio 2020 "che stabilisce linee guida tecniche in materia di ispezioni a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Come disposto negli obiettivi, le ispezioni sono volte a garantire che tutte le strutture di deposito dei rifiuti dispongano dell'autorizzazione richiesta e siano conformi alle relative condizioni e riguardano le diverse fasi del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti.

Le Linee guida forniscono un quadro generale per lo svolgimento delle ispezioni (sezione C), ne definiscono gli aspetti chiave in ogni fase del ciclo di vita delle strutture di deposito dei rifiuti (sezione D) e individuano elementi specifici per l'ispezione delle strutture di categoria A (sezione E).

Le ispezioni – comprese le visite in loco – possono essere ordinarie, vale a dire parte di una serie di attività periodiche, o straordinarie, vale a dire condotte in esito a denunce gravi o nel quadro di indagini su incidenti rilevanti o di altro tipo e altre infrazioni.

Le attività di ispezione possono includere:

  • valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dalle strutture di deposito dei rifiuti;
  • visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;
  • colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti;
  • rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni delle loro attività sull'ambiente;
  • prelievo di campioni;
  • uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;
  •  verifica del monitoraggio interno degli operatori;
  • verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
  • verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco;
  • verifica delle garanzie finanziarie o degli strumenti equivalenti;
  • registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;
  • determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;
  • descrizione della non conformità rilevata, in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre autorità competenti.

 


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