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13-10-2020
Reach, regolamento Ue stabilisce i termini per aggiornare la
registrazione
Con
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della
Commissione del 9 ottobre 2020 sono stati stabiliti i termini per
aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach).
Come riportato nei considerando, l’art. 22, paragrafo 1, del Regolamento
Reach - concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche - impone ai dichiaranti (fabbricanti o
importatori di una sostanza, o gli importatori di un articolo che presenta
una registrazione per una sostanza) la responsabilità di aggiornare le loro
registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di
trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Di conseguenza, il regolamento Ue in commento 2020/1435 modifica
il regolamento Reach, tra cui:
- modifiche dello stato giuridico o dell’identità del
dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera a);
- modifiche della composizione della sostanza (art. 22 paragrafo 1,
lettera b);
- modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo
1, lettera c);
- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo
22, paragrafo 1, lettera d);
- nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per
l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
- modifiche della classificazione e dell’etichettatura della
sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza
chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (all’articolo 22,
paragrafo 1, lettera g);
- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test
di cui all’allegato IX o X del Reach (22, paragrafo 1, lettera h);
- modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle
informazioni nella registrazione (art. 22, paragrafo 1, lettera i);
Il regolamento entra in vigore l'11/12/2020
(sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella GUUE).
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