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31-03-2020
Ministero ambiente, indicazioni sulla gestione dei rifiuti per emergenza
Covid-19
Il Ministero dell’Ambiente, con Circolare del 30 marzo
2020, fornisce indicazioni per superare le criticità
nella gestione dei rifiuti a causa dell’emergenza COVID-19, con
la finalità di assicurare la corretta gestione dei
rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento
finale), adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire
elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore,
nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Le indicazioni sono indirizzate alle regioni e province autonome che
scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ex art.
191, d.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di
gestione dei rifiuti sul proprio territorio.
A tal riguardo, nel caso le competenti autorità adottino le citate
ordinanze, il Ministero ritiene possibile prefigurare la possibilità di
addivenire ai seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti
alla durata dell’emergenza, tra cui si segnalano:
- Capacità di stoccaggio -
possibilità di concedere agli impianti autorizzati ex art. 208 e
titolo III-bis, Parte II del D.lgs. 152/06 - con specifico
riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito
preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente
connesso con la gestione dell’emergenza - un aumento della capacità
annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, pari ad un massimo
del 50% di quella autorizzata. Stessa possibilità è ritenuta
possibile anche per gli impianti autorizzati con
procedura semplificata (artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006), ferme restando le
quantità massime fissate dal DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005.
- Deposito temporaneo dei rifiuti - fermo
restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione
incendi, potrebbe essere consentito il deposito temporaneo di
rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato
dall’articolo 183, comma 1,
lettera bb), punto 2 del D.lgs. 152/2006,
mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore
a 18 mesi.
- Deposito dei rifiuti urbani - potrebbe essere
consentito presso i centri di
raccolta comunali il
deposito dei rifiuti urbani
fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I,
punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008, nonché l’aumento della capacità
annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, sempre
nel rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi e
dei requisiti del decreto 8 aprile 2008.
- Impianti di incenerimento - potrebbero essere
autorizzati a
raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di
autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani
indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti
soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti
urbani indifferenziati provenienti dalle altre abitazioni e per
garantire la possibilità di incenerire i fanghi di depurazione
identificati con il CER 19 08 05.
- Smaltimento in discarica - al fine di
garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani in
questo contesto emergenziale, potrebbe essere prevista la possibilità di modificare
temporaneamente l’autorizzazione per consentire il conferimento in
discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani,
differenziati e indifferenziati purché non pericolosi, privi di
possibili destinazioni alternative. Anche in questo caso il gestore
dell’impianto dovrà presentare una SCIA, accompagnata da relazione
tecnica che riporti l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali
si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità dei presidi
ambientali esistenti.