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News / Nazionali / Rifiuti

31-03-2020

Ministero ambiente, indicazioni sulla gestione dei rifiuti per emergenza Covid-19

Il Ministero dell’Ambiente, con Circolare del 30 marzo 2020, fornisce indicazioni per superare le criticità nella gestione dei rifiuti a causa dell’emergenza COVID-19, con la finalità di assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale), adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Le indicazioni sono indirizzate alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, d.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

A tal riguardo, nel caso le competenti autorità adottino le citate ordinanze, il Ministero ritiene possibile prefigurare la possibilità di addivenire ai seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza, tra cui si segnalano:

  • Capacità di stoccaggio - possibilità di concedere agli impianti autorizzati ex art. 208 e titolo III-bis, Parte II del D.lgs. 152/06 - con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza -  un aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, pari ad un massimo del 50% di quella autorizzata. Stessa possibilità è ritenuta possibile anche per gli impianti autorizzati con procedura semplificata (artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006), ferme restando le quantità massime fissate dal DM 5/2/98, DM 161/2002 e DM 269/2005.
  • Deposito temporaneo dei rifiuti - fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbe essere consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del D.lgs. 152/2006, mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
  • Deposito dei rifiuti urbani - potrebbe essere consentito presso i centri di raccolta comunali il deposito dei rifiuti urbani fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008, nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, sempre nel rispetto delle condizioni in materia di prevenzione incendi e dei requisiti del decreto 8 aprile 2008.
  • Impianti di incenerimento - potrebbero essere autorizzati a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle altre abitazioni e per garantire la possibilità di incenerire i fanghi di depurazione identificati con il CER 19 08 05.
  • Smaltimento in discarica - al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani in questo contesto emergenziale, potrebbe essere prevista la possibilità di modificare temporaneamente l’autorizzazione per consentire il conferimento in discarica degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati purché non pericolosi, privi di possibili destinazioni alternative. Anche in questo caso il gestore dell’impianto dovrà presentare una SCIA, accompagnata da relazione tecnica che riporti l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità dei presidi ambientali esistenti.

 


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