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07-01-2020
Legge di Bilancio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata sulla GU del 30-12-2019 la
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (Legge di Bilancio 2020).
La legge 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, è composta da 19 articoli,
anche se la norma principale è
l'articolo 1 formato da 884 commi.
Tra le disposizioni di interesse, si segnalano quelle
relative all'istituzione dell'imposta sui manufatti di plastica monouso
"plastic tax" e sull'utilizzo agronomico del "digestato equiparato".
Plastic tax
I commi 634-658 dell'art. 1 stabiliscono l'istituzione e
disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in
plastica con singolo impiego (MACSI) utilizzati per il contenimento,
la protezione, la manipolazione o la consegna di merci
o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei
dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere
medicinali.
L'imposta, che si applicherà dal primo
giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
è pari a 0,45 euro per chilo di materia plastica e in caso di
mancato pagamento è prevista la sanzione amministrativa dal doppio al
decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore comunque ad euro 500, mentre in caso di ritardato pagamento,
si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta
dovuta, non inferiore comunque ad euro 250.
Parallelamente, è previsto un credito di imposta
alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di
MACSI, soggette alla plastic tax, nella misura
del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla
produzione di manufatti compostabili.
Digestato
I commi 524-527 dell'art. 1 introducono una disciplina incentivante a favore degli
esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti
alimentati a biogas.
Innanzitutto si novella il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 e si inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera o-bis) la definizione di
"digestato equiparato", quale prodotto ottenuto
dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli
27 e 29 in ingresso in
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e
facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che,
conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di
rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Norme in
materia ambientale), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.
Inoltre, si introduce nel Titolo IV (Utilizzazione agronomica
del digestato) il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato
equiparato), il quale comprende i nuovi articoli 31-bis, 31-ter e
31-quater rispettivamente sulle Condizioni di equiparabilità,
Modalità di utilizzo, Controlli.