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News / Nazionali / IPPC

11-12-2020

Impianti Aia, BAT per il trattamento di superficie con solventi organici

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che "stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici".

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle attività di cui all’allegato I della Direttiva IPPC 2010/75/UE, nn. 6.7, 6.10, 6.11, ossia:

  • trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno (n. 6.7);
  • conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura (n. 6.10);
  • trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.7 o 6.10, della Direttiva 2010/75/UE (6.11).

Le BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punti 6.7 o 6.10, della Direttiva 2010/75/UE e che il trattamento delle acque reflue non sia coperto dalla Direttiva 91/271/CEE.

Come ricordato nei considerando "Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT".


 


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