News / Nazionali / Gas ad effetto serra
29-12-2020
F-GAS, nuova circolare MATTM su scadenza certificati per
Covid-19
Circolare Ministero dell'ambiente del 24/12/2020 "Legge del 27
novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.
125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle
certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati
a effetto serra".
Il Matt, con la circolare, precisa che i certificati rilasciati
alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8
del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID
19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.
La circolare, infatti, chiarisce gli aspetti applicativi
di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile
2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo
delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas
fluorurati a effetto serra.
A tal riguardo,
- il comma 2 del citato articolo 103 prevede che
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- il comma 2-sexies prevede che “Tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1°
agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati
rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al
medesimo comma 2”.
Inoltre, il Mattm precisa che nel caso di eventuali nuove disposizioni
che modifichino i termini di cui all'articolo 103, commi 2
e 2-sexies sopra citati, la circolare dovrà intendersi
automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di
proroga.
Aggiornamento: In considerazione del
fatto che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza
al 30 aprile 2021 le certificazioni scadute o in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di
emergenza (30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio
2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021). L'estensione
delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale
delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di
certificazione accreditati.
13-05-2020
F-GAS,
circolare MATTM su scadenza certificati a seguito di emergenza Covid-19