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News / Nazionali / Gas ad effetto serra

29-12-2020

F-GAS, nuova circolare MATTM su scadenza certificati per Covid-19

Circolare Ministero dell'ambiente del 24/12/2020 "Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra".

Il Matt, con la circolare, precisa che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

La circolare, infatti, chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

A tal riguardo,

  • il comma 2 del citato articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
  • il comma 2-sexies prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Inoltre, il Mattm precisa che nel caso di eventuali nuove disposizioni che modifichino i termini di cui all'articolo 103, commi 2 e 2-sexies sopra citati, la circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.

Aggiornamento:  In considerazione del fatto che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021 le certificazioni scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021). L'estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati.


13-05-2020 F-GAS, circolare MATTM su scadenza certificati a seguito di emergenza Covid-19

 


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