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22-07-2020
End of waste pneumatici fuori uso (pfu), pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento
Decreto 31 marzo 2020, n. 78 "Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152", in vigore dal 5 agosto 2020.
Il Dm 78/2020 stabilisce i criteri
specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata
derivante da pneumatici fuori uso (pfu) cessa di essere qualificata come
rifiuto, ex art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.
Il regolamento non si applica alla
gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'articolo 3 precisa che la gomma vulcanizzata per non essere
qualificata come rifiuto, ed essere qualificata gomma vulcanizzata
granulare (GVG), deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui
all'allegato 1: la GVG poi deve essere utilizzata esclusivamente per gli
scopi specifici elencati nell'allegato 2.
Il produttore, per il rispetto dei criteri di cui al
citato articolo 3 deve:
- rilasciare una dichiarazione di conformità (all. 3) mediante
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare
all'autorità competente, nonché conservarla presso la sede, anche in
formato elettronico, a disposizione dell'autorità di controllo;
- conservare per cinque anni, presso l'impianto di
produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma
vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo
produttivo di ciascun lotto.
Da segnalare, che la conservazione del campione non si applica
alle imprese:
- registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS),
- in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Da ultimo, l'art. 6 sulle disposizioni finali e transitorie dispone che
ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento,
il produttore deve:
- entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore dello stesso, presentare all'autorità competente un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art.
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza
di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo
III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del
medesimo decreto legislativo.
Nelle more dell'adeguamento di cui sopra, la gomma
vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate
mediante dichiarazione di conformità.
02-04-2020
End of Waste, Ministro dell'ambiente annuncia firma del decreto pneumatici
fuori uso
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