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22-07-2020

End of waste pneumatici fuori uso (pfu), pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento

Decreto 31 marzo 2020, n. 78  "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in vigore dal 5 agosto 2020.

Il Dm 78/2020 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (pfu) cessa di essere qualificata come rifiuto, ex art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Il regolamento non si applica alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 3 precisa che la gomma vulcanizzata per non essere qualificata come rifiuto, ed essere qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG), deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1: la GVG poi deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Il produttore, per il rispetto dei criteri di cui al citato articolo 3 deve:

  • rilasciare una dichiarazione di conformità (all. 3) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare all'autorità competente, nonché conservarla presso la sede, anche in formato elettronico, a disposizione dell'autorità di controllo;
  • conservare per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Da segnalare, che la conservazione del campione non si applica alle imprese:

  • registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS),
  • in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Da ultimo, l'art. 6 sulle disposizioni finali e transitorie dispone che ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento, il produttore deve:

  • entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.

Nelle more dell'adeguamento di cui sopra, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità.


02-04-2020 End of Waste, Ministro dell'ambiente annuncia firma del decreto pneumatici fuori uso

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