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24-08-2020
Emissioni in atmosfera, modifiche al Testo Unico Ambientale
Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 "Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione
della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera
di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per
il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.
170".
Il decreto 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, novella la Parte V del
D.lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti di
combustione, in particolare gli articoli 268, 269, 270, 271, 272,
273-bis, 279, 281, 283, 284, 294 e gli allegati I, IV, VI e IX.
Il provvedimento integra e corregge il quadro normativo
introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di
recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 (Emissioni in atmosfera degli
impianti medi di combustione) e riordina il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Testo
Unico Ambientale), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il
settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in
atmosfera.
Tra le tante novità, il decreto modifica
l'articolo 269 recante la disciplina delle autorizzazioni
delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di
semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti. In particolare, viene
aggiunto un periodo volto a specificare che i valori limite di emissione
identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello
stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri
specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al
metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.