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24-08-2020

Emissioni in atmosfera, modifiche al Testo Unico Ambientale

Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170".

Il decreto 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, novella la Parte V del D.lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione, in particolare gli articoli 268, 269, 270, 271, 272, 273-bis, 279, 281, 283, 284, 294 e gli allegati I, IV, VI e IX.

Il provvedimento integra e corregge il quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 (Emissioni in atmosfera degli impianti medi di combustione) e riordina il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera.

Tra le tante novità, il decreto modifica l'articolo 269 recante la disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti. In particolare, viene aggiunto un periodo volto a specificare che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.


 


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