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24-03-2020
EMAS e Norme ISO, disposizioni ACCREDIA su emergenza coronavirus
Accredia, con l'ultima Circolare tecnica n. 9 del 23 marzo 2020
ha approvato "Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da
Coronavirus - Specifiche per lo schema EMAS" sulla verifica in
remoto che integra quanto previsto in precedenza per le norme ISO
(14001, 45001,...).
In particolare, la circolare 9/2020 - richiamata la
precedente circolare 6/2020 sulle Norme ISO - distingue tra
"Verifica iniziale" e "Sorveglianze e rinnovo".
Verifica iniziale
Non è possibile la verifica in remoto per lo schema EMAS
Come precisato nella circolare, il "Verificatore Ambientale, oltre a
convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una “dichiarazione del
verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida”, in cui
conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli
obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore
Ambientale deve poter visitare l’azienda per poter emettere questa
attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un
sopralluogo dell’ARPA competente per il rilascio della registrazione EMAS".
Di conseguenza, il punto della circolare Tecnica DC 06/2020 non è
applicabile per lo schema EMAS.
A tal riguardo, il punto citato prevede "nei casi di verifica iniziale in
cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es:
sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la
verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001,
sopralluogo presso il cliente del contratto EPC per lo schema ESCo), è
possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e
posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla
verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in
remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione
sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia
stata parziale".
Sorveglianza e rinnovo
E' possibile la verifica in remoto
In questo caso, il punto della circolare Tecnica DC 06/2020 precisa che
"fatto salvo quanto disposto per il settore 28, vista la conoscenza e la
valutazione pregressa dell’azienda, sarà sempre possibile effettuare
l’audit completamente in remoto con un focus sui processi
gestionali ed un campionamento documentale delle attività,
rimandando al successivo audit la verifica on site dei processi
realizzativi".
A tal riguardo, Accredia dispone che questa modalità è
applicabile anche nello schema EMAS.
Proroga
Da ultimo, Accredia precisa che le eventuali richieste di proroga
dei termini per la presentazione degli aggiornamenti annuali e dei rinnovi
della Registrazione EMAS devono essere presentati al Comitato Emas
(si veda circolare pubblicata sul sito ISPRA).
Mentre, non è necessario che vengano autorizzate le verifiche di
sorveglianza e rinnovo svolte in remoto, sopra citate; è
sufficiente che vengano rispettate le disposizioni definite nella circolare
tecnica emessa da ACCREDIA.
A tal riguardo, il Comitato Ecolabel Ecoaudit, con la circolare del 19
febbraio 2020, ha stabilito le modalità per le richieste di proroghe
dei limiti temporali per la presentazione della documentazione relativa agli
aggiornamenti annuali e ai rinnovi della Registrazione EMAS. In particolare, ha
precisato che le suddette richieste devono essere inviate dal Verificatore
Ambientale per e-mail: decorsi 15 gg dalla ricezione della richiesta, in assenza
di eventuali comunicazioni da parte del Comitato, la stessa è da ritenersi
accettata.
10-04-2020
Emas,
rinnovo registrazione ed emergenza Covid-19