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24-03-2020

EMAS e Norme ISO, disposizioni ACCREDIA su emergenza coronavirus

Accredia, con l'ultima Circolare tecnica n. 9 del 23 marzo 2020 ha approvato "Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus - Specifiche per lo schema EMAS" sulla verifica in remoto che integra quanto previsto in precedenza per le norme ISO (14001, 45001,...).

In particolare, la circolare 9/2020 - richiamata la precedente circolare 6/2020 sulle Norme ISO - distingue tra "Verifica iniziale" e "Sorveglianze e rinnovo".

Verifica iniziale

Non è possibile la verifica in remoto per lo schema EMAS

Come precisato nella circolare, il "Verificatore Ambientale, oltre a convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una “dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida”, in cui conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore Ambientale deve poter visitare l’azienda per poter emettere questa attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un sopralluogo dell’ARPA competente per il rilascio della registrazione EMAS".

Di conseguenza, il punto della circolare Tecnica DC 06/2020 non è applicabile per lo schema EMAS.

A tal riguardo, il punto citato prevede "nei casi di verifica iniziale in cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001, sopralluogo presso il cliente del contratto EPC per lo schema ESCo), è possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale".

Sorveglianza e rinnovo

E' possibile la verifica in remoto

In questo caso, il punto della circolare Tecnica DC 06/2020 precisa che "fatto salvo quanto disposto per il settore 28, vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell’azienda, sarà sempre possibile effettuare l’audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit la verifica on site dei processi realizzativi".

A tal riguardo, Accredia dispone che questa modalità è applicabile anche nello schema EMAS.

Proroga

Da ultimo, Accredia precisa che le eventuali richieste di proroga dei termini per la presentazione degli aggiornamenti annuali e dei rinnovi della Registrazione EMAS devono essere presentati al Comitato Emas (si veda circolare pubblicata sul sito ISPRA).

Mentre, non è necessario che vengano autorizzate le verifiche di sorveglianza e rinnovo svolte in remoto, sopra citate; è sufficiente che vengano rispettate le disposizioni definite nella circolare tecnica emessa da ACCREDIA.

A tal riguardo, il Comitato Ecolabel Ecoaudit, con la circolare del 19 febbraio 2020, ha stabilito le modalità per le richieste di proroghe dei limiti temporali per la presentazione della documentazione relativa agli aggiornamenti annuali e ai rinnovi della Registrazione EMAS. In particolare, ha precisato che le suddette richieste devono essere inviate dal Verificatore Ambientale per e-mail: decorsi 15 gg dalla ricezione della richiesta, in assenza di eventuali comunicazioni da parte del Comitato, la stessa è da ritenersi accettata.


10-04-2020 Emas, rinnovo registrazione ed emergenza Covid-19

 


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