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06-03-2020
Economia Circolare, approvati i decreti di attuazione delle
Direttive UE
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 marzo 2020, in attuazione
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), ha
approvato in esame preliminare quattro decreti legislativi di attuazione
di direttive europee su rifiuti, discariche
e veicoli fuori uso.
Le direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia
circolare”, adottato dall’Unione europea a luglio del 2018 con
l’obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro
il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, è
prevista la diminuzione dell’uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà
essere inferiore al 10%.
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Si riporta il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 34
Di seguito le principali misure introdotte da ogni provvedimento.
1. Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame preliminare)
La direttiva oggetto di recepimento prevede che, al fine di verificare la
conformità e garantire la corretta attuazione della normativa europea di
riferimento, non sia sufficiente l’invio di relazioni triennali da parte
degli Stati membri alla Commissione e, ha disposto, pertanto, che le
relazioni vengano trasmesse annualmente.
Il decreto legislativo approvato in attuazione della direttiva prevede
che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente
informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti
separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al
riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
*
2. Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (decreto legislativo –
esame preliminare)
La direttiva ha l’obiettivo di:
- prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
- garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero
dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista
ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di
utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.
Il decreto, pertanto:
- coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con
particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del
produttore;
- individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo
delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
- rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e
di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti
derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento
all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti
provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche
disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai
soli rifiuti non riciclabili.
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3. Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (decreto legislativo – esame
preliminare)
Il decreto introduce una nuova disciplina organica in materia di
conferimento di rifiuti in discarica.
La direttiva prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica,
fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei
rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il
raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica
rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o
alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei
al riciclaggio o al recupero di altro tipo.
Il decreto legislativo mira a:
- riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle
discariche;
- adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di
chiusura delle discariche;
- definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi
progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
*
4. Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(decreto legislativo – esame preliminare)
In attuazione della cosiddetta “direttiva rifiuti”, il decreto:
- riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR),
che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e
ruoli. Si semplificano le procedure per l’istituzione di nuovi sistemi
di EPR e si lascia spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Si
assoggetta, inoltre, al regime di responsabilità estesa del produttore
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del
prodotto), adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di
prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto
ambientale;
- nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi
generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i
ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a
determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti, a garantire
l’alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai
prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e
trattati, ad assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti
relativamente alla loro quota di mercato, ad assicurare una corretta
informazione ai detentori del rifiuto in merito alle misure di
prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al
riutilizzo e ai sistemi di raccolta;
- stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario
che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
- istituisce un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il
controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità
estesa del produttore;
- si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che
conterrà anche misure relative alla prevenzione della dispersione dei
rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
- prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti
organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di
gestione dei rifiuti organici.
Il testo, inoltre, introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e
degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati.
Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili
per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento
all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o
incompleta trasmissione dei dati informativi.
Fonte: Governo