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23-07-2020
Antincendio, nuova regola tecnica per edifici tutelati
Decreto 10 luglio 2020 "Norme tecniche di prevenzione incendi per
gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Il decreto del Ministero dell'Interno, in vigore dal 21 agosto 2020,
approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all'allegato 1.
Di conseguenza, il decreto apporta modifiche al Codice di
prevenzione incendi (DM 3/8/2015), ai fini del loro inserimento,
tra cui:
- all'articolo 2 cui viene aggiunto il numero «72, limitatamente
agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;»
- all'allegato 1 del Codice, che nella sezione V "Regole tecniche
verticali" viene aggiunto il capitolo «V.10 - Musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi».
Le nuove disposizioni si possono applicare alle attività individuate
con il numero 72 nell'allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione, in
alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui
al Dm 20 maggio 1992, n. 569 e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
L'allegato precisa che la regola tecnica non si applica alle attività
temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente
dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente
RTV può comunque costituire un utile riferimento.