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24-03-2020
Albo Gestori Rifiuti, coronavirus e chiarimenti su sospensione
procedimenti
Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020 recante
"Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18", l'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sulla sospensione
dei procedimenti a causa dell'emergenza per covid-19.
L’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, definito “Cura Italia”,
al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità
fino al 15 giugno 2020”.
Con riferimento alle iscrizioni all’Albo, la norma va
riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono
esclusi dal suo campo d’applicazione:
- i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma
già conclusi in modo definitivo;
- le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data
di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata
presentata domanda di rinnovo.
Il Comitato comunque ricorda che rimane fermo il rispetto di tutti i
requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio
dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare
all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi
incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella
categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla
fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data
di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di
comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Inoltre, considerata la previsione contenuta nel comma 1 del citato
articolo 103, del DL 18/2020, per i procedimenti riguardanti la variazione
dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non
conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino
al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto
del periodo compreso tra le due date suddette.