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23-12-2020
Albo Gestori Ambientali, raccolta e trasporto rifiuti divenuti urbani,
ex D.lgs. 116/2020
Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020.
"Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152", inerente alla raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies.
Con Delibera 4/2020, l'Albo ha precisato che i soggetti
iscritti per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali
non pericolosi e trasporto in conto proprio possono effettuare la
raccolta e il trasporto dei rifiuti, ove divenuti urbani ex D.lgs. 116/2020,
anche dopo il 31 Dicembre 2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 9, del citato D.lgs. 116/2020 ha
modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo
nell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. 152/2006, la lettera b-ter), che
ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati
e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla
domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
(indicati nell'allegato L-quater) prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies.
A tal riguardo, il Comitato prende atto che allo stato attuale le
attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono
svolte da soggetti iscritti nella categoria 4 dell’Albo
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella
categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).
In considerazione che dal 1° gennaio 2021 tali imprese,
sebbene in possesso dei previsti requisiti, si troverebbero
impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti in esame consente temporaneamente ai soggetti attualmente
iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici EER indicati
nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti
identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies.
Si riporta il testo della delibera:
I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per
l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato
L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies,
allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti
ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020
fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi
provvedimenti d’iscrizione.