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News / Nazionali / Rifiuti

23-12-2020

Albo Gestori Ambientali, raccolta e trasporto rifiuti divenuti urbani, ex D.lgs. 116/2020

Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020. "Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", inerente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Con Delibera 4/2020, l'Albo ha precisato che i soggetti iscritti per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e trasporto in conto proprio possono effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ove divenuti urbani ex D.lgs. 116/2020, anche dopo il 31 Dicembre 2020.

In particolare, l’articolo 1, comma 9, del citato D.lgs. 116/2020 ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. 152/2006, la lettera b-ter), che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (indicati nell'allegato L-quater) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

A tal riguardo, il Comitato prende atto che allo stato attuale le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono svolte da soggetti iscritti nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella categoria 2- bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

In considerazione che dal 1° gennaio 2021 tali imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame consente temporaneamente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici EER indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Si riporta il testo della delibera:

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.


 


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