contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rifiuti

10-12-2020

Albo Gestori Ambientali, proroga validità iscrizioni all’Albo

Con circolare n. 14 del 10 dicembre, l'Albo Gestori Ambientali conferma la proroga della validità delle iscrizioni all’Albo, in applicazione dell’articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159.

L'Albo, con la circolare 14/2020, conferma che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

La circolare precisa che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

  1. rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
  3. comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Il citato articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, reca infatti la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni (anche ambientali e paesaggistiche) e atti abilitativi comunque denominati.

In particolare, con la modifica dell’art. 103 del Dl 18/2020 “Cura Italia”, si prevede che tali atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 (in precedenza si faceva invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) sono validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (la Delibera 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021).

Sul sito dell'Albo, si informa che le imprese possono visualizzare la nuova scadenza della/e categoria/e all’interno della propria area riservata, nella sezione homepage.


◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it