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08-07-2020
Albo Gestori Ambientali, nuove disposizioni su mancato versamento dei
diritti di iscrizione
Con
Circolare n. 8 del 7 luglio 2020, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori
Ambientali fornisce chiarimenti in merito alla "Notifica
provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei
diritti d’iscrizione".
L'Albo ricorda che l’articolo 113, comma 1, lettera d), del D.L. 18/2020,
ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di versamento
dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo.
Di conseguenza, per l’anno in
corso (in caso di mancato versamento dei diritti d’iscrizione
nei termini), le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle
circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149,
osservano la seguente tempistica:
- decorso il termine del 30 giugno provvedono a
deliberare le sospensioni per mancato versamento del
diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e
notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei
casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non
valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito
web dell’Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il
numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il
codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di
cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica
ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che:
“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione
provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima”.
- nel caso in cui le imprese permangano per più di
dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M.
120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la
cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 1,
lettera f) del D.M.120/2014 entro il 31 luglio e notificano, a mezzo
PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15
settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di
cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non
funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a),
provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1°
settembre.