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04-03-2020
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su comunità montane, unioni di
comuni e iscrizione all'Albo
Il Comitato Nazionale, con Circolare n. 3 del 3 marzo 2020,
ha chiarito che l'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali,
già prevista per i Comuni, è estendibile alle Comunità montane e alle
unioni di Comuni che intendono svolgere la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
Al riguardo, il Comitato in precedenza aveva chiarito che per i
comuni che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sussiste
l'obbligo di iscrizione all'Albo.
L'orientamento era stato confermato anche dal Consiglio di Stato con
sentenza 1034/2016, che aveva ribadito come la mancata inclusione dei
comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime
abilitativo semplificato non significa che agli stessi sia precluso
l'esercizio delle attività in esame, bensì che tali enti possono
operare anche in assenza di iscrizione all'Albo.
Di conseguenza, il Comitato su richieste di chiarimento si è espresso
favorevolmente ritenendo che "il regime di
esenzione sia pertanto estendibile alle comunità montane e alle unioni
di comuni in quanto enti locali finalizzati
all'esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati al
Titolo II del D.lgs. 267/2000, nella misura in cui a
tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di
gestione dei rifiuti urbani".