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25-05-2020
Albo Gestori Ambientali, circolare su proroga iscrizioni per emergenza
Covid-19
Con
Circolare n. 5 del 22 maggio 2020, il Comitato Nazionale dell'Albo
Gestori Ambientali fornisce nuove indicazioni in merito
all'applicazione dell’art. 103 della legge n. 27
del 24 aprile di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo
(c.d. “Cura Italia”), che incide sulla proroga delle iscrizioni.
Infatti, l’art. 103 al comma 2 dispone che “Tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
A tal riguardo, l'Albo ricorda che lo stato di emergenza è stato
dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
2020 e che quindi terminerà al 31 luglio 2020. Pertanto, le
iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il
31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità
fino al 29 ottobre 2020.
Resta inteso, precisa l'Albo, che per il legittimo esercizio
dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i
requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare
luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative
sanzioni;
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1,
relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi,
5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla
fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla
data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
- comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Da ultimo, l’Albo segnala che il termine del 15 aprile 2020 relativo ai
procedimenti amministrativi e all’efficacia degli atti amministrativi in
scadenza è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Quindi, per i procedimenti riguardanti la variazione
dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi
alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente
e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti
60 giorni di validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del
periodo compreso tra le due date suddette.
La circolare in commento sostituisce la precedente
circolare n. 4 del 23 marzo 2020.