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30-06-2020
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su utilizzo codici EER 99
Con circolare n. 6 del 29 giugno 2020, il Comitato
Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti
circa l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dei codici
dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non
risultano regolamentati da disposizioni normative.
A tale riguardo, il Comitato nazionale si era già espresso con propria
circolare prot. n. 661 del 19/04/2005, ribadendo che per la corretta
classificazione dei rifiuti è fondamentale attenersi alla procedura
descritta al punto 3 dell'introduzione all'allegato D, parte IV, decreto
legislativo 152/2006, dove è chiaro che l'attribuzione dei codici dell’EER terminanti
con le cifre 99 ha carattere puramente residuale.
Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta
attribuzione
e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale chiarisce che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme
regolamentari o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti
amministrazioni agli
impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano
procedere all’ esame
dei codici dell’EER
che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
- il codice EER sia adeguatamente descritto;
- sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che
descriva le
modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n.
2014/955/Ue
e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.