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	13-02-2019
	Tracciabilità rifiuti, convertito il decreto legge che abroga il Sistri
	Pubblicata nella G.U n.36 del 12-2-2019 la
	
	Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione  in  legge,  con  
	modificazioni,  del  decreto-legge   14 dicembre 2018, n. 135, recante 
	disposizioni  urgenti  in  materia  di sostegno  e  semplificazione  per  
	le  imprese  e  per  la   pubblica amministrazione", che ha confermato la soppressione del sistema 
	di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) dal 1° gennaio 2019.
	In particolare, l'art. 6 conferma che dal 1° gennaio 2019 è 
	soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
	e, di conseguenza, non sono dovuti i contributi. Inoltre, 
	sono abrogate diverse disposizioni sul Sistri, ex D.lgs. 205/2010, D.L. 
	101/2013 e, D.L. 78/2009.
	Peraltro, l'art 6 in sede di conversione è stato modificato prevedendo 
	l'istituzione del "Registro elettronico nazionale" 
	per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero 
	dell'ambiente.
	Saranno tenuti ad iscriversi, entro il termine 
	individuato da un emanando decreto:
	
		-  gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei 
		rifiuti, 
 
		- i produttori di rifiuti pericolosi,
 
		-  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti 
		pericolosi  a titolo professionale,
 
		- i commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
 
		-  i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di 
		particolari  tipologie di rifiuti,
 
		-  con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui 
		all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
		152.
 
	
	La legge ribadisce che dal 1° gennaio 2019, la tracciabilità dei 
	rifiuti è garantita con il sistema cartaceo. Resta 
	la possibilità di adempiere agli obblighi nella modalità digitale, ai sensi 
	dell'articolo 194-bis del d.lgs. 152/2006: "fino al termine della piena 
	operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità 
	dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli 
	articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 
	2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto 
	legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui 
	all'articolo 194-bis" del D.lgs. 152/2006.
	Inoltre, si segnala che con il decreto su citato verranno determinate le
	modalità di iscrizione, gli importi dovuti a titolo di 
	diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento, le 
	cui violazioni - dei suddetti obblighi - saranno soggette a sanzioni 
	amministrative pecuniarie.