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13-02-2019
Tracciabilità rifiuti, convertito il decreto legge che abroga il Sistri
Pubblicata nella G.U n.36 del 12-2-2019 la
Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per
le imprese e per la pubblica amministrazione", che ha confermato la soppressione del sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) dal 1° gennaio 2019.
In particolare, l'art. 6 conferma che dal 1° gennaio 2019 è
soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
e, di conseguenza, non sono dovuti i contributi. Inoltre,
sono abrogate diverse disposizioni sul Sistri, ex D.lgs. 205/2010, D.L.
101/2013 e, D.L. 78/2009.
Peraltro, l'art 6 in sede di conversione è stato modificato prevedendo
l'istituzione del "Registro elettronico nazionale"
per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero
dell'ambiente.
Saranno tenuti ad iscriversi, entro il termine
individuato da un emanando decreto:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi,
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale,
- i commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti,
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
La legge ribadisce che dal 1° gennaio 2019, la tracciabilità dei
rifiuti è garantita con il sistema cartaceo. Resta
la possibilità di adempiere agli obblighi nella modalità digitale, ai sensi
dell'articolo 194-bis del d.lgs. 152/2006: "fino al termine della piena
operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità
dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui
all'articolo 194-bis" del D.lgs. 152/2006.
Inoltre, si segnala che con il decreto su citato verranno determinate le
modalità di iscrizione, gli importi dovuti a titolo di
diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento, le
cui violazioni - dei suddetti obblighi - saranno soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie.