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	01-04-2019
	Sostanze pericolose, modificato il Regolamento CLP
	
	
	Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 recante
	"modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, 
	del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
	relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
	sostanze e delle miscele".
	Il Regolamento UE/521/2019 ha apportato numerose modifiche al 
	Regolamento CE/1272/2008 ed in particolare modifica gli 
	allegati I, II, III, IV, V e VI del Regolamento 1272/2008 per 
	tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS (Sistema 
	mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 
	chimiche - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 
	Chemicals) delle Nazioni Unite.
	Come riportato nei considerando, con la revisione del GHS 
	sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi 
	desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, "gas piroforici", 
	all'interno della classe di pericolo "gas infiammabili". Tra le modifiche 
	rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le 
	sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; 
	i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le 
	miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri 
	di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, 
	gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità 
	acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione 
	oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, 
	mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la 
	riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di 
	aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di 
	pericolo e alcuni consigli di prudenza.
	Il regolamento si applica dal 17 ottobre 2020, anche se 
	prima di tale data le sostanze e le miscele possono essere classificate, 
	etichettate e imballate in conformità al presente regolamento.