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News / Nazionali / Sostanze pericolose

01-04-2019

Sostanze pericolose, modificato il Regolamento CLP

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 recante "modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele".

Il Regolamento UE/521/2019 ha apportato numerose modifiche al Regolamento CE/1272/2008 ed in particolare modifica gli allegati I, II, III, IV, V e VI del Regolamento 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite.

Come riportato nei considerando, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, "gas piroforici", all'interno della classe di pericolo "gas infiammabili". Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

Il regolamento si applica dal 17 ottobre 2020, anche se prima di tale data le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate in conformità al presente regolamento.


 


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