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	13-02-2019
	Rifiuti, prime indicazioni piani di emergenza interni per i gestori 
	degli impianti
	Il Ministero dell'ambiente, congiuntamente al Ministero dell'interno, con
	
	Circolare del 13 febbraio 2019, dettano "Disposizioni attuative 
	dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime 
	indicazioni per i gestori degli impianti".
	La circolare, nelle more dell’emanazione del DCPM 
	previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la 
	predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed 
	in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, 
	fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli 
	impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 
	26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.
	In primo luogo, si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 26-bis 
	del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione 
	con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di 
	applicazione del d.lgs. 105/2015, sul controllo del pericolo di 
	incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso), ai 
	quali si applica la disciplina di settore.
	Diversamente, i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento 
	di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, 
	esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di 
	emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto 
	contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito 
	dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento 
	utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente. 
	In particolare, per quanto riguarda le informazioni da 
	fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del 
	PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto 
	fornendo adeguate informazioni circa: 
	
		-  Ragione sociale e indirizzo dell’impianto; 
 
		-  Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del 
		responsabile per la sicurezza;
 
		-  Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, 
		indicazione del numero degli addetti; 
 
		-  Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo 
		ambientale e della sicurezza in possesso della società; 
 
		-  Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione 
		dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di 
		accessibilità all'area e di viabilità; 
 
		-  Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto 
		utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi 
		caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di 
		accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli 
		impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione 
		riportate nella relazione tecnica. 
 
		-  Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: 
		1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima 
		capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto 
		gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di 
		pericolo e specificare le modalità di gestione adottate; 
		2. descrizione degli impianti tecnici; 
		3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in 
		relazione alla gestione dell’impianto.  
		-  Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e 
		sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, 
		esplosione o rilascio/spandimento; 
 
		-  Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli 
		incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per 
		l'ambiente e per i beni; 
 
		-  Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino 
		e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente; 
 
		-  Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, 
		le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili 
		del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.). 
 
	
	Viene inoltre precisato che tale elenco di informazioni è da 
	considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i 
	prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni 
	aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività 
	di elaborazione del PEE. Peraltro, sulla base delle informazioni assunte 
	dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, 
	qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno 
	dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della 
	valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.