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13-02-2019
Rifiuti, prime indicazioni piani di emergenza interni per i gestori
degli impianti
Il Ministero dell'ambiente, congiuntamente al Ministero dell'interno, con
Circolare del 13 febbraio 2019, dettano "Disposizioni attuative
dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime
indicazioni per i gestori degli impianti".
La circolare, nelle more dell’emanazione del DCPM
previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la
predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed
in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore,
fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli
impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art.
26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.
In primo luogo, si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 26-bis
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione
con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di
applicazione del d.lgs. 105/2015, sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso), ai
quali si applica la disciplina di settore.
Diversamente, i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento
di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015,
esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di
emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto
contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento
utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni da
fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del
PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto
fornendo adeguate informazioni circa:
- Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del
responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi,
indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo
ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione
dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di
accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto
utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi
caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di
accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli
impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione
riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima
capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto
gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di
pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
2. descrizione degli impianti tecnici;
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in
relazione alla gestione dell’impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e
sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio,
esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli
incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino
e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente,
le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili
del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
Viene inoltre precisato che tale elenco di informazioni è da
considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i
prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni
aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività
di elaborazione del PEE. Peraltro, sulla base delle informazioni assunte
dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto,
qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno
dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della
valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.