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15-10-2019
Reach, digestato esentato dall'obbligo di registrazione
Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante
"modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)".
Con il regolamento (UE) 2019/1691, la Commissione europea ha ampliato l'elenco delle
sostanze che sono esentate dagli obblighi di registrazione e dalle
prescrizioni in materia di informazione stabiliti dal Regolamento
1907/2006/Ce, "REACH".
In particolare, il Regolamento
ha modificato il punto 12 dell’Allegato V del
Regolamento Reach concernete "la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche», prevedendo l’introduzione del digestato
nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non
opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso
provvedimento.
Nei considerando infatti si legge che: “il digestato è un residuo
semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso
un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione
anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie
biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose,
quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture
energetiche”. “Pertanto”, prosegue nei considerando,
“è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a
registrazione”.
Il punto 12 dell’Allegato V ora
prevede il digestato insieme al biogas (ottenuto
mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di
digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla
decomposizione aerobica di materie biodegradabili).