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	10-01-2019
	Gas fluorurati ad effetto serra, in Gazzetta il nuovo Regolamento
	Pubblicato sulla GU n.7 del 9-1-2019 il 
	D.P.R.16 novembre 2018, n. 146 
	recante il "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 
	sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 
	842/2006". 
	La nuova disciplina nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra (cd 
	F-GAS), utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, 
	propulsori e isolanti, entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.
		Il regolamento si compone di 23 articoli e 3 allegati: il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina 
		la certificazione, il Capo III dispone in 
		tema di trasparenza e informazione e il  Capo IV reca le 
		disposizioni transitorie e finali; gli allegati, invece, si 
		occupano dei requisiti degli organismi di certificazione 
		delle persone fisiche (All. A), delle imprese (All. B) e dei requisiti 
		degli organismi di valutazione della conformità per 
		il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione 
		alle persone fisiche (All. C).
		Come previsto all'art. 1, il decreto disciplina le modalità di 
		attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti 
		di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare: 
		
			- individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente 
			che si avvale poi dell'ISPRA); 
- individua gli organismi di controllo indipendenti 
			competenti per le procedure di verifica; 
- individua le procedure per la designazione degli organismi 
			di certificazione delle persone fisiche e delle imprese; 
- individua le procedure per la certificazione degli 
			organismi di attestazione; 
- stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e 
			attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri; 
- disciplina il registro telematico nazionale delle 
			persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i 
			soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività 
			disciplinate dal presente decreto, nonché' la trasparenza delle 
			attività medesime; 
- disciplina la costituzione e la gestione di una 
			banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni 
			relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle 
			apparecchiature, nonché alle attività di installazione, 
			manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
			
- individua i sistemi di comunicazione delle informazioni, 
			per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel 
			campo di applicazione del regolamento medesimo; 
- disciplina l'etichettatura delle apparecchiature. 
Il Registro telematico nazionale è gestito dalle
		Camere di commercio, così come la novità della
		Banca dati dei gas fluorurati a effetto 
		serra e delle apparecchiature che li contengono. 
		Tra le disposizioni transitorie e finali, si segnala 
		che:
		
			- i certificati e gli attestati 
			emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi 
			conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente 
			rilasciati. 
- i certificati rilasciati alle 
			persone fisiche e alle imprese 
			(ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature 
			fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di 
			calore contenenti F-Gas restano 
			validi sino alla scadenza originariamente disposta, e si 
			intendono conformi al regolamento 2015/2067, esclusivamente per tali 
			apparecchiature fisse; lo stesso vale per i certificati rilasciati 
			alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le
			attività di recupero di F-Gas dai 
			commutatori elettrici.
Dal 24 gennaio 2019, il decreto del Presidente della Repubblica 27 
		gennaio 2012, n. 43 è abrogato.
		
	 
		
		