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10-01-2019
Gas fluorurati ad effetto serra, in Gazzetta il nuovo Regolamento
Pubblicato sulla GU n.7 del 9-1-2019 il
D.P.R.16 novembre 2018, n. 146
recante il "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006".
La nuova disciplina nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra (cd
F-GAS), utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti,
propulsori e isolanti, entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.
Il regolamento si compone di 23 articoli e 3 allegati: il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina
la certificazione, il Capo III dispone in
tema di trasparenza e informazione e il Capo IV reca le
disposizioni transitorie e finali; gli allegati, invece, si
occupano dei requisiti degli organismi di certificazione
delle persone fisiche (All. A), delle imprese (All. B) e dei requisiti
degli organismi di valutazione della conformità per
il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione
alle persone fisiche (All. C).
Come previsto all'art. 1, il decreto disciplina le modalità di
attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti
di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
- individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente
che si avvale poi dell'ISPRA);
- individua gli organismi di controllo indipendenti
competenti per le procedure di verifica;
- individua le procedure per la designazione degli organismi
di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
- individua le procedure per la certificazione degli
organismi di attestazione;
- stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e
attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
- disciplina il registro telematico nazionale delle
persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i
soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività
disciplinate dal presente decreto, nonché' la trasparenza delle
attività medesime;
- disciplina la costituzione e la gestione di una
banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni
relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle
apparecchiature, nonché alle attività di installazione,
manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- individua i sistemi di comunicazione delle informazioni,
per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel
campo di applicazione del regolamento medesimo;
- disciplina l'etichettatura delle apparecchiature.
Il Registro telematico nazionale è gestito dalle
Camere di commercio, così come la novità della
Banca dati dei gas fluorurati a effetto
serra e delle apparecchiature che li contengono.
Tra le disposizioni transitorie e finali, si segnala
che:
- i certificati e gli attestati
emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi
conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente
rilasciati.
- i certificati rilasciati alle
persone fisiche e alle imprese
(ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti F-Gas restano
validi sino alla scadenza originariamente disposta, e si
intendono conformi al regolamento 2015/2067, esclusivamente per tali
apparecchiature fisse; lo stesso vale per i certificati rilasciati
alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le
attività di recupero di F-Gas dai
commutatori elettrici.
Dal 24 gennaio 2019, il decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 2012, n. 43 è abrogato.