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10-01-2019

Gas fluorurati ad effetto serra, in Gazzetta il nuovo Regolamento

Pubblicato sulla GU n.7 del 9-1-2019 il D.P.R.16 novembre 2018, n. 146 recante il "Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006".

La nuova disciplina nazionale sui gas fluorurati ad effetto serra (cd F-GAS), utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti, entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.

Il regolamento si compone di 23 articoli e 3 allegati: il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina la certificazione, il Capo III dispone in tema di trasparenza e informazione e il  Capo IV reca le disposizioni transitorie e finali; gli allegati, invece, si occupano dei requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche (All. A), delle imprese (All. B) e dei requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche (All. C).

Come previsto all'art. 1, il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:

  1. individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente che si avvale poi dell'ISPRA);
  2. individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;
  3. individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
  4. individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
  5. stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
  6. disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché' la trasparenza delle attività medesime;
  7. disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
  8. individua i sistemi di comunicazione delle informazioni, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
  9. disciplina l'etichettatura delle apparecchiature.

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio, così come la novità della Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li contengono.

Tra le disposizioni transitorie e finali, si segnala che:

  • i certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
  • i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-Gas restano validi sino alla scadenza originariamente disposta, e si intendono conformi al regolamento 2015/2067, esclusivamente per tali apparecchiature fisse; lo stesso vale per i certificati rilasciati alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le attività di recupero di F-Gas dai commutatori elettrici.

Dal 24 gennaio 2019, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 è abrogato.


 


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