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11-04-2019
Formazione in acustica ambientale, regole per utilizzo videoconferenza
nella prova finale per i commissari
Decreto 25 marzo 2019 del Ministero dell’Ambiente recante "Modifica
dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle
caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale,
di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262".
Il Decreto 25 gennaio 2018 (Definizione delle
caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica
ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B)
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) prevede all'art. 5
che i crediti formativi siano attribuiti solo a seguito del superamento di
una prova finale di verifica dell’apprendimento. Per lo svolgimento della
prova finale di verifica deve essere costituita una
commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un
membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di
presidente di commissione.
A tal riguardo, con il decreto in oggetto il Ministero ha ora previsto
che in casi eccezionali la partecipazione dei componenti della
commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza,
previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità
indicate dal presidente di commissione.
In particolare, il decreto 25 marzo 2019 (GU n. 85 del
10-4-2019) ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 5 del citato
decreto 25 gennaio 2018 ammettendo quindi l’utilizzo della
videoconferenza sui seguenti presupposti:
- l’aula nella quale si tiene la prova finale deve
essere interamente visibile al fine di consentire il
controllo sul corretto svolgimento dell’esame;
- i quiz a risposta multipla devono essere
diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte
della commissione deve essere previamente approvata dal
presidente;
- la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i
membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza.