contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali / Rumore

11-04-2019

Formazione in acustica ambientale, regole per utilizzo videoconferenza nella prova finale per i commissari

Decreto 25 marzo 2019 del Ministero dell’Ambiente recante "Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262".

Il Decreto 25 gennaio 2018 (Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) prevede all'art. 5 che i crediti formativi siano attribuiti solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell’apprendimento. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente di commissione.

A tal riguardo, con il decreto in oggetto il Ministero ha ora previsto che in casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale può svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione.

In particolare, il decreto 25 marzo 2019 (GU n. 85 del 10-4-2019) ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 5 del citato decreto 25 gennaio 2018 ammettendo quindi l’utilizzo della videoconferenza sui seguenti presupposti:

  • l’aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell’esame;
  • i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente;
  • la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza.

 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it