News / Nazionali / Rifiuti
	09-07-2019
	End of waste, in Gazzetta il decreto sui prodotti assorbenti per la 
	persona (PAP)
	Pubblicato sulla GU dell'8 luglio 2019 il
	
	Decreto del Ministero dell'ambiente 15 maggio 2019, n. 62 
	“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 
	da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, 
	comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” , che entrerà 
	in vigore il prossimo 23 luglio.
	In particolare, il decreto 62/2019 “stabilisce i 
	criteri specifici 
	nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di 
	poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di 
	prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere 
	qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
	184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 
	Tali materiali (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto 
	e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di 
	poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP,
	se risultano conformi ai requisiti tecnici generali e specifici, di 
	cui agli allegati. 
		A tal riguardo, il produttore deve:
		
			- attestare il rispetto dei criteri mediante una
			dichiarazione di conformità (dichiarazione 
			sostitutiva di atto di notorietà) da inviare all'autorità competente 
			e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e 
			da conservare in formato elettronico per essere messa a disposizione 
			dell'autorità su richiesta;
 
			- conservare per cinque anni presso 
			l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un 
			campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di 
			SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al 
			termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità 
			rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base 
			di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa.
 
		
		Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 
		da ente accreditato sono esentate dalla conservazione del 
		campione, ma va prevista apposita documentazione 
		che attesti il rispetto dei criteri, della normativa in materia 
		ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione 
		e la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
	I produttori hanno 120 giorni per adeguarsi, 
	presentando all'autorità competente un aggiornamento della 
	comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o 
	un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo 
	IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del 
	Codice Ambiente. 
		
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