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09-07-2019

End of waste, in Gazzetta il decreto sui prodotti assorbenti per la persona (PAP)

Pubblicato sulla GU dell'8 luglio 2019 il Decreto del Ministero dell'ambiente 15 maggio 2019, n. 62 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” , che entrerà in vigore il prossimo 23 luglio.

In particolare, il decreto 62/2019 “stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tali materiali (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali e specifici, di cui agli allegati.

A tal riguardo, il produttore deve:

  • attestare il rispetto dei criteri mediante una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) da inviare all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e da conservare in formato elettronico per essere messa a disposizione dell'autorità su richiesta;
  • conservare per cinque anni presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa.

Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 da ente accreditato sono esentate dalla conservazione del campione, ma va prevista apposita documentazione che attesti il rispetto dei criteri, della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione e la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

I produttori hanno 120 giorni per adeguarsi, presentando all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del Codice Ambiente.


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