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12-11-2019
Consorzio Recupero Vetro (CoReVe), approvato lo Statuto
Sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2019 è stato pubblicato il
Decreto 22
ottobre 2019 del Ministero dell’ambiente recante "Approvazione
dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)".
Il decreto, composto da 3 titoli, disciplina:
- la struttura e l’attività del CoReVe (titolo I);
- gli organi interni del CoReVe (titolo II);
- le disposizioni generali, finanziarie e transitorie finali del
CoReVe (titolo III).
Come disposto dall'art. 3 (oggetto del Consorzio), il Consorzio
non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire
gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in
vetro immessi al consumo nel territorio nazionale.
In particolare, il CoReVe razionalizza, organizza, garantisce, promuove
ed incentiva:
- in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggi in
vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di cui all'art. 224
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il recupero ed il riciclo dei rifiuti di
imballaggio in vetro;
- l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti
dal recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro;
- lo
sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in
vetro.
Partecipano al Consorzio (art. 2):
- fabbricanti e trasformatori di imballaggi
in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
- fornitori di materiali di imballaggio in vetro,
categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime
di imballaggio;
- possono partecipare al Consorzio anche i
recuperatori e riciclatori che non corrispondono alla categoria
dei produttori, come definiti ai sensi dell’art. 218, comma 1, lettere
l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 previo accordo
con gli altri consorziati.
Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale e la
sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, ma può essere
prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di
costituzione. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi
della sua costituzione vengano meno (art. 1).