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News / Nazionali / Rifiuti

12-11-2019

Consorzio Recupero Vetro (CoReVe),  approvato lo Statuto

Sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero dell’ambiente recante  "Approvazione dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)".

Il decreto, composto da 3 titoli, disciplina:

  • la struttura e l’attività del CoReVe (titolo I);
  • gli organi interni del CoReVe (titolo II);
  • le disposizioni generali, finanziarie e transitorie finali del CoReVe (titolo III).

Come disposto dall'art. 3 (oggetto del Consorzio), il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo nel territorio nazionale.

In particolare, il CoReVe razionalizza, organizza, garantisce, promuove ed incentiva:

  1. in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. il recupero ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro;
  3. l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro;
  4.  lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Partecipano al Consorzio (art. 2):

  1. fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
  2. fornitori di materiali di imballaggio in vetro, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
  3. possono partecipare al Consorzio anche i recuperatori e riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definiti ai sensi dell’art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 previo accordo con gli altri consorziati.

Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale e la sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, ma può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno (art. 1).


 


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