News / Nazionali / Rifiuti
	12-11-2019
	Consorzio Recupero Vetro (CoReVe),  approvato lo Statuto
	Sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2019 è stato pubblicato il 
	Decreto 22 
	ottobre 2019 del Ministero dell’ambiente recante  "Approvazione 
	dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)". 
	Il decreto, composto da 3 titoli, disciplina: 
	
		- la struttura e l’attività del CoReVe (titolo I);
 
		- gli organi interni del CoReVe (titolo II);
 
		- le disposizioni generali, finanziarie e transitorie finali del 
		CoReVe (titolo III).
 
	
	Come disposto dall'art. 3 (oggetto del Consorzio), il Consorzio 
	non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire 
	gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in 
	vetro immessi al consumo nel territorio nazionale. 
	In particolare, il CoReVe razionalizza, organizza, garantisce, promuove 
	ed incentiva: 
	
		- in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggi in 
		vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del 
		Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di cui all'art. 224 
		del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 
		- il recupero ed il riciclo dei rifiuti di 
		imballaggio in vetro;
 
		- l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti 
		dal recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro; 
 
		-  lo 
		sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in 
		vetro. 
 
	
	Partecipano al Consorzio (art. 2):
	
		- fabbricanti e trasformatori di imballaggi 
		in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
 
		- fornitori di materiali di imballaggio in vetro, 
		categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime 
		di imballaggio;
 
		- possono partecipare al Consorzio anche i 
		recuperatori e riciclatori che non corrispondono alla categoria 
		dei produttori, come definiti ai sensi dell’art. 218, comma 1, lettere 
		l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 previo accordo 
		con gli altri consorziati.
 
	
	Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale e la 
	sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, ma può essere 
	prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di 
	costituzione. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi 
	della sua costituzione vengano meno (art. 1).