News / Nazionali / Rifiuti
	21-03-2019
	Compostaggio in loco dei rifiuti organici, chiarimenti dal Ministero 
	dell'ambiente
	Il Ministero dell'Ambiente, con la
	
	nota prot. 4223 del 7 marzo 2019, fornisce chiarimenti relativi all’applicabilità 
	delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici 
	alla luce delle intervenute modifiche normative in materia, in risposta a 
	quesiti formulati dalla Regione Lombardia.
	Precisamente, le richieste avanzate dalla regione 
	Lombardia riguardavano le diverse operazioni di compostaggio di 
	prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e 
	compostaggio di comunità), così come introdotte nella disciplina di settore 
	dal collegato ambientale (articoli 37 e 38 della L. 221/2015) e con il 
	decreto ministeriale attuativo dello stesso (DM 29 dicembre 2016, n. 266).
		Il Ministero nella nota affronta le diverse tipologie di 
		compostaggio e, tra l'altro, in merito alla questione della
		qualifica delle attività di compostaggio di prossimità 
		come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti, chiarisce 
		che:
	
		- “le attività di compostaggio sul luogo di produzione, 
		benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, 
		non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei 
		rifiuti“. A tal riguardo, la nota precisa che il rifiuto 
		organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque 
		prodotto, potendo quindi per i comuni conteggiare le quantità di rifiuti 
		compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta 
		differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo. 
 
	
	In allegato alla nota è riportato uno
	
	schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le 
	diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.