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21-03-2019
Compostaggio in loco dei rifiuti organici, chiarimenti dal Ministero
dell'ambiente
Il Ministero dell'Ambiente, con la
nota prot. 4223 del 7 marzo 2019, fornisce chiarimenti relativi all’applicabilità
delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici
alla luce delle intervenute modifiche normative in materia, in risposta a
quesiti formulati dalla Regione Lombardia.
Precisamente, le richieste avanzate dalla regione
Lombardia riguardavano le diverse operazioni di compostaggio di
prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e
compostaggio di comunità), così come introdotte nella disciplina di settore
dal collegato ambientale (articoli 37 e 38 della L. 221/2015) e con il
decreto ministeriale attuativo dello stesso (DM 29 dicembre 2016, n. 266).
Il Ministero nella nota affronta le diverse tipologie di
compostaggio e, tra l'altro, in merito alla questione della
qualifica delle attività di compostaggio di prossimità
come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti, chiarisce
che:
- “le attività di compostaggio sul luogo di produzione,
benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto,
non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei
rifiuti“. A tal riguardo, la nota precisa che il rifiuto
organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque
prodotto, potendo quindi per i comuni conteggiare le quantità di rifiuti
compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta
differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo.
In allegato alla nota è riportato uno
schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le
diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.