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News / Nazionali / Rifiuti

21-03-2019

Compostaggio in loco dei rifiuti organici, chiarimenti dal Ministero dell'ambiente

Il Ministero dell'Ambiente, con la nota prot. 4223 del 7 marzo 2019, fornisce chiarimenti relativi all’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia, in risposta a quesiti formulati dalla Regione Lombardia.

Precisamente, le richieste avanzate dalla regione Lombardia riguardavano le diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità), così come introdotte nella disciplina di settore dal collegato ambientale (articoli 37 e 38 della L. 221/2015) e con il decreto ministeriale attuativo dello stesso (DM 29 dicembre 2016, n. 266).

Il Ministero nella nota affronta le diverse tipologie di compostaggio e, tra l'altro, in merito alla questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti, chiarisce che:

  • “le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti“. A tal riguardo, la nota precisa che il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto, potendo quindi per i comuni conteggiare le quantità di rifiuti compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo.

In allegato alla nota è riportato uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.


 


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