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	06-02-2019 
	Antincendio, nuove norme di sicurezza per edifici di civile abitazione
	Con
	
	Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 sono state approvate
	"Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 
	concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile 
	abitazione".
	Il decreto, pubblicato sulla GU n. 30 del 5-2-2019 ed in vigore 
	dal 6 maggio 2019, modifica le norme tecniche dell'allegato al
	D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 246	sostituendo il punto 
	«9. Deroghe» e 
	introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».  
		In particolare, come riportato nella premessa, le nuove 
		regole integrano la vigente normativa per gli edifici 
		di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di 
		esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente 
		credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati 
		ai fini della sicurezza in caso di incendio delle facciate 
		degli edifici.
	
		
			Le disposizioni si applicano agli edifici di 
			civile abitazione di nuova realizzazione ed a 
			quelli esistenti al 6 maggio 2019 nei seguenti 
			termini:
			
				- Nuove costruzioni, il 6 maggio 2019;
 
			
			
			
				- entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti 
				l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione 
				manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per 
				scopi di emergenza;
 
				- entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.
 
			
			Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 
			2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 
			n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco 
			l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della 
			presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità 
			antincendio.