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06-02-2019
Antincendio, nuove norme di sicurezza per edifici di civile abitazione
Con
Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 sono state approvate
"Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione".
Il decreto, pubblicato sulla GU n. 30 del 5-2-2019 ed in vigore
dal 6 maggio 2019, modifica le norme tecniche dell'allegato al
D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 246 sostituendo il punto
«9. Deroghe» e
introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
In particolare, come riportato nella premessa, le nuove
regole integrano la vigente normativa per gli edifici
di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente
credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati
ai fini della sicurezza in caso di incendio delle facciate
degli edifici.
Le disposizioni si applicano agli edifici di
civile abitazione di nuova realizzazione ed a
quelli esistenti al 6 maggio 2019 nei seguenti
termini:
- Nuove costruzioni, il 6 maggio 2019;
- entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti
l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione
manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per
scopi di emergenza;
- entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio
2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR
n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco
l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della
presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio.