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News / Nazionali / Prevenzione incendi

22-11-2019

Antincendio, nuova regola tecnica impianti produzione di calore alimentati da combustibili gassosi

Pubblicato sulla GU del 21.11.2019 il Decreto 8 novembre 2019 del Ministero dell'interno recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi".

Il decreto entrerà in vigore il 21 dicembre 2019 e le disposizioni contenute si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

  1. climatizzazione di edifici e ambienti;
  2. produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  3. cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  4. lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  5. cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Il decreto invece non si applica a:

  1. impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
  2. impianti di incenerimento;
  3. impianti costituiti da stufe catalitiche;
  4. impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Il decreto dispone anche in merito agli impianti esistenti alla data dell'8 novembre 2019:

  • agli impianti di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai Vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta;
  •  agli impianti di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Nel caso di successivi aumenti della portata termica, o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato di cui sopra, o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW, invece, è richiesto l'adeguamento alle nuove disposizioni.


 


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