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	22-11-2019
	Antincendio, nuova regola tecnica impianti produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
		Pubblicato sulla GU del 21.11.2019 il 		
		Decreto 8 novembre 2019 del Ministero dell'interno recante "Approvazione 
		della regola tecnica di 
		prevenzione incendi per la progettazione, la 
		realizzazione e l’esercizio degli  impianti per la produzione di 
		calore alimentati da combustibili gassosi".
		Il decreto entrerà in vigore il 21 dicembre 2019 e le disposizioni contenute si 
		applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti 
		per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica 
		complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 
		1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
		
			- climatizzazione di edifici e ambienti;
 
			- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
 
			- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri 
		laboratori artigiani;
 
			- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
 
			- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche 
		nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti 
		similari.
 
		
		Il decreto invece non si applica a:
		
			- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli 
		di lavorazione industriale;
 
			- impianti di incenerimento;
 
			- impianti costituiti da stufe catalitiche;
 
			- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli 
		per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad 
		incandescenza.
 
		
		Il decreto dispone anche in merito agli impianti esistenti alla data 
		dell'8 novembre 2019:
		
			- agli impianti di portata termica superiore a 116 kW, approvati o 
		autorizzati dai Vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non 
		è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata 
		termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od 
		autorizzata e purché realizzata una sola volta; 
 
			-  agli impianti di portata termica superiore a 35 kW 
			e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente 
			normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di 
			aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella 
			esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non 
			comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW. 
 
		
		Nel caso di successivi aumenti della portata termica, 
		o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite 
		indicato di cui sopra, o passaggi del tipo di alimentazione al 
		combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW, 
		invece, è richiesto l'adeguamento alle nuove disposizioni.