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22-11-2019
Antincendio, nuova regola tecnica impianti produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
Pubblicato sulla GU del 21.11.2019 il
Decreto 8 novembre 2019 del Ministero dell'interno recante "Approvazione
della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la
realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di
calore alimentati da combustibili gassosi".
Il decreto entrerà in vigore il 21 dicembre 2019 e le disposizioni contenute si
applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti
per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della
1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri
laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche
nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti
similari.
Il decreto invece non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli
di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli
per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad
incandescenza.
Il decreto dispone anche in merito agli impianti esistenti alla data
dell'8 novembre 2019:
- agli impianti di portata termica superiore a 116 kW, approvati o
autorizzati dai Vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non
è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od
autorizzata e purché realizzata una sola volta;
- agli impianti di portata termica superiore a 35 kW
e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella
esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non
comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
Nel caso di successivi aumenti della portata termica,
o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite
indicato di cui sopra, o passaggi del tipo di alimentazione al
combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW,
invece, è richiesto l'adeguamento alle nuove disposizioni.