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News / Nazionali / Prevenzione incendi

02-05-2019

Antincendio, modificati i criteri di applicazione del codice di prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, n. 95 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il decreto 95/2019, del Ministero dell’Interno, modifica il Decreto 3 agosto 2015, con il quale sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi (allegato I), considerata la necessità di continuare l’azione di semplificazione della normativa sulla prevenzione degli incendi mediante un approccio più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il decreto, in vigore dal 20 ottobre 2019, è composto da 5 articoli, di cui rilevano gli artt. 2 e 3 che modificano il campo di applicazione:

  • l'art. 2 prevede che le norme tecniche "si applicano" (in precedenza “si possono applicare“) alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio di determinate attività di cui all’allegato I del D.P.R. (semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), escluse alcune attività, quali le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini e gli asili nido;
  •  l'art. 3 introduce l'art. 2-bis contenente modalità applicative alternative alle norme tecniche di cui all’art. 1 prevedendo che si possono applicare le norme indicate all’art. 5, comma 1-bis per determinate attività (facenti sempre parte del citato allegato I al D.P.R. 151/2011).

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione, mentre per gli interventi di modifica o ampliamento di tali attività, esistenti al 20 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto):

  •  si applicano le norme tecniche di cui al decreto del 2015 se le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, sono compatibili con gli interventi da realizzare;
  •  diversamente, continuano a valere le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis (aggiunto dal Dm 12.4.2019) del medesimo decreto 3 agosto 2015 e, per quanto da esse non disciplinato, i criteri tecnici di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 139/2006.

 


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