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02-05-2019
Antincendio, modificati i criteri di applicazione del codice di
prevenzione incendi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, n. 95 è stato
pubblicato il
Decreto ministeriale 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3
agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139".
Il decreto 95/2019, del Ministero dell’Interno, modifica il
Decreto 3 agosto 2015, con il quale sono state approvate le norme
tecniche di prevenzione incendi (allegato I), considerata la necessità di
continuare l’azione di semplificazione della normativa sulla prevenzione
degli incendi mediante un approccio più aderente al progresso tecnologico e
agli standard internazionali.
Il decreto, in vigore dal 20 ottobre 2019, è composto da
5 articoli, di cui rilevano gli artt. 2 e 3 che modificano il campo di
applicazione:
- l'art. 2 prevede che le norme tecniche "si applicano" (in precedenza
“si possono applicare“) alla progettazione, alla realizzazione e
all’esercizio di determinate attività di cui all’allegato I del D.P.R. (semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi), escluse alcune attività, quali le strutture
turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini e gli asili nido;
- l'art. 3 introduce l'art. 2-bis contenente modalità
applicative alternative alle norme tecniche di cui all’art. 1 prevedendo
che si possono applicare le norme indicate all’art. 5, comma 1-bis per
determinate attività (facenti sempre parte del citato allegato I al
D.P.R. 151/2011).
Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova
realizzazione, mentre per gli interventi di modifica
o ampliamento di tali attività, esistenti
al 20 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto):
- si applicano le norme tecniche di cui al decreto del 2015 se
le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività
non interessata dall’intervento, sono compatibili con gli interventi da
realizzare;
- diversamente, continuano a valere le specifiche norme tecniche
di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis (aggiunto dal Dm
12.4.2019) del medesimo decreto 3 agosto 2015 e, per quanto da esse non
disciplinato, i criteri tecnici di cui all’art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 139/2006.