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11-07-2019
Albo Gestori Ambientali, trasporto "rifiuti da arredamento"
Le imprese che svolgono l'attività
di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di
arredamento in genere e complementi di arredo e simili,
iscritte nella categoria 2-bis, possono trasportare i rifiuti
prodotti nell'ambito dell'attività utilizzando il codice Eer 200307.
Il chiarimento è stato formulato dal Comitato Nazionale Albo Gestori
Ambientali con la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019,
che espressamente afferma che ai
rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di
mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili
possa essere attribuito il codice CER 20.03.07.
A tal riguardo, precisa il
Comitato, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di
iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a
fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di
vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in
genere e complementi di arredo e simili”.
Anche in precedenza
l’Albo si era pronunciato su questo codice: in particolare, con la Circolare n. 691 del
12 giugno 2013 aveva, infatti, stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora
prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile,
possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo
ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/06, utilizzando il
codice EER 20.03.07.