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	11-07-2019
	Albo Gestori Ambientali, trasporto "rifiuti da arredamento" 
		Le imprese che svolgono l'attività 
		di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di 
		arredamento in genere e complementi di arredo e simili, 
		iscritte nella categoria 2-bis, possono trasportare i rifiuti 
		prodotti nell'ambito dell'attività utilizzando il codice Eer 200307.
		Il chiarimento è stato formulato dal Comitato Nazionale Albo Gestori 
		Ambientali con la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, 
	che espressamente afferma che ai 
	rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di 
	mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili
		possa essere attribuito il codice CER 20.03.07.  
		A tal riguardo, precisa il 
	Comitato, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di 
	iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a 
	fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di 
	vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in 
	genere e complementi di arredo e simili”.  
		Anche in precedenza 
	l’Albo si era pronunciato su questo codice: in particolare, con la Circolare n. 691 del 
	12 giugno 2013 aveva, infatti, stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora
		prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile, 
		possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo 
		ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/06, utilizzando il 
		codice EER 20.03.07.