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28-01-2019
Albo Gestori Ambientali, delibera su compiti e responsabilità del
Responsabile tecnico
Con
Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale
dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le "Prime disposizioni di
dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
giugno 2014".
La delibera, infatti, definisce puntualmente i compiti e le
responsabilità del Responsabile tecnico di ciascuna categoria.
In generale, il
Responsabile tecnico (art. 1):
- coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire
eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per
evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate
o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni
in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Gli articoli successivi definiscono i compiti e le
responsabilità del RT relativi alle categorie, in
particolare:
- Articolo 2 (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)
- Articolo 3 (Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)
- Articolo 4 (Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi)
- Articolo 5 (Categoria 9. Bonifica di siti)
- Articolo 6 (Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)
Da ultimo, l'articolo 7 dispone che, finché il Comitato non avrà
stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte
di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, il
Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente
lo stesso incarico per più imprese “deve
rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi
servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”
mediante il modello allegato alla delibera. Tale dichiarazione
dovrà essere sottoscritta anche dai legali
rappresentanti delle imprese coinvolte, che dovranno
produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione
dell’iscrizione per modifica del RT, pena l'improcedibilità
della domanda.