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News / Nazionali / Rifiuti

28-01-2019

Albo Gestori Ambientali, delibera su compiti e responsabilità del Responsabile tecnico

Con Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014".

La delibera, infatti, definisce puntualmente i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico di ciascuna categoria.

In generale, il Responsabile tecnico (art. 1):

  1. coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
  2. definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
  3. vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
  4. verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Gli articoli successivi definiscono i compiti e le responsabilità del RT relativi alle categorie, in particolare:

  • Articolo 2 (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)
  • Articolo 3 (Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)
  • Articolo 4 (Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
  • Articolo 5 (Categoria 9. Bonifica di siti)
  • Articolo 6 (Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)

Da ultimo, l'articolo 7 dispone che, finché il Comitato non avrà stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più impresedeve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti” mediante il modello allegato alla delibera. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, che dovranno produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione dell’iscrizione per modifica del RT, pena l'improcedibilità della domanda.


 


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