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	28-01-2019
	Albo Gestori Ambientali, delibera su compiti e responsabilità del 
	Responsabile tecnico
	Con 
	
	Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale 
	dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le "Prime disposizioni di 
	dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai 
	sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e 
	della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
	sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 
	giugno 2014". 
	La delibera, infatti, definisce puntualmente i compiti e le 
	responsabilità del Responsabile tecnico di ciascuna categoria.
	In generale, il 
	Responsabile tecnico (art. 1):
	
		- coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
 
		- definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire 
		eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per 
		evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
 
		- vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate 
		o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
 
		- verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni 
		in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
 
	
	Gli articoli successivi definiscono i compiti e le 
	responsabilità del RT relativi alle categorie, in 
	particolare:
	
		- Articolo 2 (Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)
 
		- Articolo 3 (Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)
 
		- Articolo 4 (Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti 
		senza detenzione dei rifiuti stessi)
 
		- Articolo 5 (Categoria 9. Bonifica di siti)
 
		- Articolo 6 (Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)
 
	
	Da ultimo, l'articolo 7 dispone che, finché il Comitato non avrà 
	stabilito i criteri e i limiti per l’assunzione dell’incarico di RT da parte 
	di un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, il 
	Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente
	lo stesso incarico per più imprese “deve
	rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi 
	servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti” 
	mediante il modello allegato alla delibera. Tale dichiarazione 
	dovrà essere sottoscritta anche dai legali 
	rappresentanti delle imprese coinvolte, che dovranno 
	produrla in fase di iscrizione, rinnovo o variazione 
	dell’iscrizione per modifica del RT, pena l'improcedibilità 
	della domanda.