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13-05-2019
Albo Gestori Ambientali, Circolare sul trasporto transfrontaliero
rifiuti
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha emanato la
Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 recante "Applicazione
disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6",
che fornisce dei chiarimenti in merito alla documentazione
necessaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (imprese che
effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti).
Il Comitato, in seguito al confronto con le rappresentanze diplomatiche
della Confederazione Svizzera, chiarisce che per i
trasporti transfrontalieri di rifiuti l'autorizzazione rilasciata da
Autorità Svizzera è equipollente alla licenza comunitaria.
Difatti, ai sensi del D.M. n. 120/2014, per la dimostrazione del
requisito di cui all’art. 15, comma 4, lett. c), le imprese che intendono
effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti
su strada sono tenute ad allegare, tra l'altro, l'“attestazione del
possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione
internazionale all’autotrasporto di merci ove previste”.
A tal riguardo, l’Albo ha osservato che “sussiste una sostanziale
equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione
rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i
trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità
Europea e della Svizzera“, aggiungendo che la concessione di tale
autorizzazione è subordinata a “procedure di rilascio, uso e rinnovo
equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009“.