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	13-05-2019
	Albo Gestori Ambientali, Circolare sul trasporto transfrontaliero 
	rifiuti
	Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha emanato la 
	Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 recante "Applicazione 
	disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6", 
	che fornisce dei chiarimenti in merito alla documentazione 
	necessaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (imprese che 
	effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti). 
	Il Comitato, in seguito al confronto con le rappresentanze diplomatiche 
	della Confederazione Svizzera, chiarisce che per i 
	trasporti transfrontalieri di rifiuti l'autorizzazione rilasciata da 
	Autorità Svizzera è equipollente alla licenza comunitaria.
	Difatti, ai sensi del D.M. n. 120/2014, per la dimostrazione del 
	requisito di cui all’art. 15, comma 4, lett. c), le imprese che intendono 
	effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti 
	su strada sono tenute ad allegare, tra l'altro, l'“attestazione del
	possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione 
	internazionale all’autotrasporto di merci ove previste”. 
	A tal riguardo, l’Albo ha osservato che “sussiste una sostanziale
	equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione 
	rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i 
	trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità 
	Europea e della Svizzera“, aggiungendo che la concessione di tale 
	autorizzazione è subordinata a “procedure di rilascio, uso e rinnovo 
	equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009“.