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News / Nazionali / Rifiuti

13-05-2019

Albo Gestori Ambientali, Circolare sul trasporto transfrontaliero rifiuti

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 recante "Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6", che fornisce dei chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti).

Il Comitato, in seguito al confronto con le rappresentanze diplomatiche della Confederazione Svizzera, chiarisce che per i trasporti transfrontalieri di rifiuti l'autorizzazione rilasciata da Autorità Svizzera è equipollente alla licenza comunitaria.

Difatti, ai sensi del D.M. n. 120/2014, per la dimostrazione del requisito di cui all’art. 15, comma 4, lett. c), le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada sono tenute ad allegare, tra l'altro, l'“attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste”.

A tal riguardo, l’Albo ha osservato che “sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera“, aggiungendo che la concessione di tale autorizzazione è subordinata a “procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009“.


 


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