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07-03-2019
Albo Gestori Ambientali, chiarimenti sui requisiti per l'iscrizione
Con Circolare del 7 marzo 2019, l'Albo Gestori
Ambientali fornisce chiarimenti sulla valutazione del requisito
morale del soggetto ai fini dell'iscrizione all'Albo.
In particolare, alcune Sezioni regionali hanno chiesto un parere
sull'applicazione dell’art. 10 del D.M. 120/2014
(Regolamento dell’Albo Gestori), che tra i requisiti per l'iscrizione
prevede che il titolare o legale rappresentante dell’impresa non sia stato
condannato alla pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell’ambiente, incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia
edilizia e in materia urbanistica, e che non sia stato condannato alla
reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
A tal riguardo, il Comitato ha fornito chiarimenti su due quesiti:
- nel caso il soggetto abbia riportato condanne per lo stesso
reato, in tempi diversi, con pene – per ogni condanna – pari o
inferiori ad un anno di reclusione, se è stata applicata la disciplina
del reato continuato (art. 671 codice di procedura
penale e art. 81 codice penale) le pene, unificate dal vincolo della
continuazione, possono superare il limite di un anno: secondo il
Comitato Nazionale dell’Albo, la pena dovrà essere “valutata
unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale“.
- l'esito positivo della "messa alla prova" (ex artt.
168-bis e 168-ter codice penale), non essendo ravvisabile nella
fattispecie alcuna sentenza di condanna, non potrà avere influenza sul
requisito morale.